TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 8870/2021 del 02-11-2021
principi giuridici
La violazione, da parte del distributore, della clausola contrattuale che riserva al produttore le forniture a determinati soggetti, costituisce inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, avuto riguardo al volume di prodotti commercializzati tramite terzi e alla differenza tra il prezzo praticato al distributore e quello applicato direttamente dal produttore al cliente finale.
In tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, è onere del creditore dimostrare il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica del debitore e il danno subito, quantificando la perdita subita e il mancato guadagno in conseguenza dell'inadempimento.
In tema di risarcimento del danno, la determinazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è ammissibile solo qualora sia provata l'esistenza del danno e risulti impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare, non potendo supplire all'onere probatorio incombente sulla parte che agisce per il risarcimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione Contrattuale per Violazione di Esclusiva di Vendita: Onere Probatorio e Quantificazione del Danno
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di distribuzione e alla conseguente richiesta di risarcimento danni. Una società produttrice di giochi da tavolo ha citato in giudizio il proprio distributore, contestando la violazione di una clausola di esclusiva che riservava alla produttrice le vendite a un determinato rivenditore online.
Nel caso specifico, la società distributrice, incaricata della vendita dei prodotti presso librerie e altri intermediari, aveva effettuato vendite dirette al rivenditore online, in violazione dell'accordo che riservava tale canale alla produttrice. La distributrice ha ammesso la violazione, ma ha sostenuto che tali vendite fossero facilmente riscontrabili dai report accessibili alla produttrice e che quest'ultima avesse colpevolmente ignorato o tollerato la situazione, beneficiando dell'aumento complessivo delle vendite.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale grave da parte della distributrice, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. I giudici hanno motivato la decisione evidenziando che la violazione della clausola di esclusiva aveva consentito alla distributrice di beneficiare di condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle offerte direttamente dalla produttrice al rivenditore online, alterando la dinamica commerciale concordata.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla produttrice. I giudici hanno rilevato che la società attrice non aveva fornito una prova adeguata del danno subito. In particolare, non era stato dimostrato che le vendite effettuate dalla distributrice al rivenditore online avessero effettivamente sottratto opportunità di guadagno alla produttrice. Il Tribunale ha sottolineato che, a fronte dell'incremento complessivo delle vendite e della mancata contestazione da parte della produttrice per un periodo prolungato, era onere di quest'ultima provare in modo specifico il danno derivante dalla violazione della clausola di esclusiva. La mancata allegazione di dati comparativi sulle vendite dirette al rivenditore online prima e dopo la violazione, nonché la genericità delle richieste istruttorie, hanno portato al rigetto della domanda risarcitoria.
La sentenza evidenzia l'importanza di una precisa quantificazione del danno e della prova del nesso causale tra l'inadempimento contrattuale e il pregiudizio subito. La mera violazione di una clausola contrattuale, pur grave, non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria se non è accompagnata dalla dimostrazione di un effettivo danno patrimoniale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.