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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 9163/2021 del 11-11-2021

principi giuridici

In tema di contratti di associazione in partecipazione, la clausola di non concorrenza pattuita tra due società è valida ed efficace ove risulti specificamente approvata per iscritto, non potendosi configurare tra le stesse un rapporto di lavoro subordinato.

In tema di contratti di associazione in partecipazione, il recesso esercitato senza il rispetto del termine di preavviso previsto contrattualmente, e senza il contestuale pagamento dell'indennità sostitutiva, produce effetti solo a decorrere dal momento in cui il preavviso è compiuto, ovvero dal momento in cui l'indennità viene corrisposta.

In tema di clausola penale, il potere del giudice di ridurre ad equità la penale manifestamente eccessiva è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività, che deve risultare ex actis.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità del Patto di Non Concorrenza e Concorrenza Sleale nell'Associazione in Partecipazione


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società operante nel settore del business travel e dell'intermediazione turistica e una società con la quale la prima aveva stipulato un contratto di associazione in partecipazione per la gestione di un punto vendita. La società attrice lamentava la violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di non concorrenza previsto nel contratto, nonché l'indebito utilizzo del marchio e dell'insegna distintiva.
La vicenda trae origine da un contratto di associazione in partecipazione stipulato tra la società attrice e una terza società, poi ceduta alla convenuta. Successivamente, la convenuta recedeva dal contratto e, secondo l'attrice, intraprendeva un'attività concorrenziale, violando il patto di non concorrenza e utilizzando indebitamente il marchio.
La società convenuta si difendeva eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, contestando la validità del patto di non concorrenza, l'effettività del recesso e l'assenza di violazioni contrattuali.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la domanda principale fosse di natura contrattuale, attratta nel foro del Tribunale adito. Nel merito, ha ritenuto valido ed efficace il contratto di associazione in partecipazione e il patto di non concorrenza in esso contenuto, respingendo le eccezioni di nullità sollevate dalla convenuta.
Il Tribunale ha poi accertato che il recesso esercitato dalla convenuta era divenuto efficace solo a partire da una certa data, e che, successivamente a tale data, la convenuta aveva effettivamente svolto attività concorrenziale, violando il patto di non concorrenza. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto provato che la convenuta esercitava attività di agenzia di viaggi in un punto vendita situato nella stessa zona in cui vigeva il patto di non concorrenza.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda relativa all'indebito utilizzo del marchio e dell'insegna distintiva, ritenendo insufficienti le prove fornite dall'attrice. Di conseguenza, è stata rigettata anche la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale.
Infine, il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza, ritenendo non provata l'eccessiva onerosità della penale stessa. È stata invece rigettata la domanda di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente a titolo di acconti sugli utili, per mancanza di prova.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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