TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 1031/2022 del 22-04-2022
principi giuridici
La sospensione cautelare del lavoratore, disposta dal datore di lavoro, costituisce misura di natura non disciplinare, volta all'accertamento dei fatti relativi alla violazione degli obblighi inerenti al rapporto, e non richiede la preventiva contestazione degli addebiti, potendo precedere la stessa e ulteriori investigazioni.
La tardività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui il datore di lavoro acquisisce piena conoscenza dei fatti rilevanti, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale e del tempo necessario per un adeguato accertamento e una precisa valutazione degli stessi.
La trasmissione di informazioni aziendali riservate a un concorrente, unitamente ad altre condotte idonee a favorirne l'attività commerciale, costituisce violazione dei doveri di fedeltà e correttezza, idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e a giustificare il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità del Licenziamento Disciplinare e Rispetto del Principio di Immediatezza della Contestazione
La sentenza in esame affronta il tema dell'opposizione a un'ordinanza emessa ai sensi della Legge 92/2012, in materia di licenziamento disciplinare. La controversia trae origine dal licenziamento di una dipendente, contestato per presunta violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La lavoratrice fondava la propria opposizione su diversi motivi, tra cui l'asserita tardività della contestazione disciplinare, la violazione del diritto di difesa a causa di una sospensione cautelare preventiva, l'insussistenza dei fatti contestati e la mancata valutazione del principio di proporzionalità della sanzione.
La società aveva contestato alla dipendente la divulgazione di informazioni riservate a un'azienda concorrente, la sottrazione di documentazione aziendale e la raccolta non autorizzata di dati sensibili. Tali contestazioni si basavano su elementi probatori quali email aziendali inoltrate a indirizzi personali, comunicazioni con dipendenti di altre società e risultanze di indagini interne.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata. In particolare, il giudice ha ritenuto che la contestazione disciplinare fosse tempestiva, in quanto era stata notificata alla dipendente immediatamente dopo la conclusione delle indagini interne e l'acquisizione della piena conoscenza dei fatti da parte della società. Il Tribunale ha sottolineato che il principio di immediatezza deve essere valutato in senso relativo, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale e del tempo necessario per accertare e valutare i fatti.
Inoltre, il giudice ha respinto l'argomentazione relativa alla violazione del diritto di difesa, affermando che la sospensione cautelare è un provvedimento di natura organizzativa, non disciplinare, e che la richiesta di restituzione dei beni aziendali era una logica conseguenza della sospensione. Il Tribunale ha evidenziato che la dipendente avrebbe potuto richiedere una copia dei dati contenuti nei dispositivi aziendali o fornire indicazioni precise sulle informazioni utili alla sua difesa, ma non lo aveva fatto.
Quanto alla sussistenza dei fatti contestati, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti, valutati nel loro complesso, dimostrassero un'attività non occasionale della dipendente volta a comunicare informazioni aziendali sensibili all'esterno e a favorire l'attività commerciale di un'azienda concorrente. Il giudice ha sottolineato che tali condotte costituivano una violazione dei doveri di fedeltà aziendale e giustificavano il licenziamento senza preavviso.
Infine, il Tribunale ha ritenuto adeguata la sanzione disciplinare del licenziamento, in considerazione della gravità delle condotte contestate e della conseguente lesione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.