TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 1037/2022 del 08-02-2022
principi giuridici
La banca negoziatrice di un assegno circolare, in virtù del contatto sociale qualificato, è tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale, al rispetto di specifici obblighi di protezione della sfera giuridica dei soggetti coinvolti, derivanti dal principio di buona fede integrativa, con la conseguenza che, a fronte della mera contestazione dell'inadempimento e della prova del danno, grava sulla stessa l'onere di provare il proprio adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione a lei non imputabile.
L'omessa verifica, in sede di pagamento di un assegno circolare, della corrispondenza del nominativo del beneficiario, determinata dall'utilizzo della procedura di check truncation e dalla mancata indicazione del beneficiario nel flusso informatico standardizzato, comporta responsabilità della banca emittente per l'indebito pagamento del titolo.
L'accordo interbancario sulla procedura di check truncation, cui il privato rimane estraneo, non può essere opposto al fine di esonerare convenzionalmente la banca negoziatrice e la banca emittente dall'onere di verificare la coincidenza tra l'identità del soggetto che presenta l'assegno all'incasso e quella del beneficiario originario dell'assegno circolare non trasferibile, né dall'onere di controllare l'assenza di alterazioni, cancellature, abrasioni o segni anomali sul titolo cartaceo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Circolare Falso: Responsabilità Concorrente di Banca Emittente e Negoziatrice
La pronuncia in esame affronta il delicato tema della responsabilità degli istituti di credito nel caso di negoziazione di assegni circolari falsificati. La vicenda trae origine da una transazione commerciale non andata a buon fine, durante la quale un soggetto, interessato all'acquisto di un'autovettura, aveva richiesto l'emissione di un assegno circolare non trasferibile. Successivamente, l'acquirente, non avendo più necessità del titolo, si era recato presso la banca emittente per richiederne il riaccredito sul proprio conto corrente. In tale circostanza, era emerso che l'assegno era già stato posto all'incasso presso un ufficio postale, nonostante fosse ancora in possesso del legittimo proprietario.
La società titolare del conto corrente, lesa dall'operazione fraudolenta, aveva quindi agito in giudizio nei confronti sia della banca emittente l'assegno circolare, sia dell'istituto di credito che ne aveva curato l'incasso, ritenendole entrambe responsabili per il danno subito.
Il Tribunale, dopo aver riqualificato il rito, ha ritenuto fondata la domanda attorea, accertando la responsabilità concorrente delle due banche coinvolte. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di responsabilità degli istituti di credito, sottolineando l'obbligo di agire con la diligenza qualificata richiesta dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Tale diligenza, secondo il Tribunale, deve essere commisurata alla specifica esperienza e competenza del professionista bancario, tenuto a porre in essere tutti i controlli necessari per evitare operazioni fraudolente.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la banca emittente, pur in presenza della procedura di "check truncation" (che prevede la trasmissione elettronica dei dati dell'assegno senza l'invio del titolo cartaceo), avrebbe dovuto rilevare le difformità tra l'assegno originale e quello clonato, soprattutto in relazione al nominativo del beneficiario. L'istituto di credito negoziatore, a sua volta, è stato ritenuto responsabile per non aver fornito la prova di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, omettendo di richiedere alla banca emittente la trasmissione dell'immagine del titolo, che avrebbe consentito di accertarne la falsità.
Il Tribunale ha quindi condannato in solido le due banche al risarcimento del danno subito dalla società, quantificato nell'importo dell'assegno falsificato, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, ritenendo che la condotta dell'attore, consistente nell'aver inviato una copia dell'assegno al potenziale venditore dell'autovettura, non rientrasse tra i rischi prevedibili connessi alla funzione dell'assegno circolare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.