blog dirittopratico

3.893.142
documenti generati

v5.874
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 1037/2022 del 08-02-2022

principi giuridici

La banca negoziatrice di un assegno circolare, in virtù del contatto sociale qualificato, è tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale, al rispetto di specifici obblighi di protezione della sfera giuridica dei soggetti coinvolti, derivanti dal principio di buona fede integrativa, con la conseguenza che, a fronte della mera contestazione dell'inadempimento e della prova del danno, grava sulla stessa l'onere di provare il proprio adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione a lei non imputabile.

L'omessa verifica, in sede di pagamento di un assegno circolare, della corrispondenza del nominativo del beneficiario, determinata dall'utilizzo della procedura di check truncation e dalla mancata indicazione del beneficiario nel flusso informatico standardizzato, comporta responsabilità della banca emittente per l'indebito pagamento del titolo.

L'accordo interbancario sulla procedura di check truncation, cui il privato rimane estraneo, non può essere opposto al fine di esonerare convenzionalmente la banca negoziatrice e la banca emittente dall'onere di verificare la coincidenza tra l'identità del soggetto che presenta l'assegno all'incasso e quella del beneficiario originario dell'assegno circolare non trasferibile, né dall'onere di controllare l'assenza di alterazioni, cancellature, abrasioni o segni anomali sul titolo cartaceo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Circolare Falso: Responsabilità Concorrente di Banca Emittente e Negoziatrice


La pronuncia in esame affronta il delicato tema della responsabilità degli istituti di credito nel caso di negoziazione di assegni circolari falsificati. La vicenda trae origine da una transazione commerciale non andata a buon fine, durante la quale un soggetto, interessato all'acquisto di un'autovettura, aveva richiesto l'emissione di un assegno circolare non trasferibile. Successivamente, l'acquirente, non avendo più necessità del titolo, si era recato presso la banca emittente per richiederne il riaccredito sul proprio conto corrente. In tale circostanza, era emerso che l'assegno era già stato posto all'incasso presso un ufficio postale, nonostante fosse ancora in possesso del legittimo proprietario.
La società titolare del conto corrente, lesa dall'operazione fraudolenta, aveva quindi agito in giudizio nei confronti sia della banca emittente l'assegno circolare, sia dell'istituto di credito che ne aveva curato l'incasso, ritenendole entrambe responsabili per il danno subito.
Il Tribunale, dopo aver riqualificato il rito, ha ritenuto fondata la domanda attorea, accertando la responsabilità concorrente delle due banche coinvolte. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di responsabilità degli istituti di credito, sottolineando l'obbligo di agire con la diligenza qualificata richiesta dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Tale diligenza, secondo il Tribunale, deve essere commisurata alla specifica esperienza e competenza del professionista bancario, tenuto a porre in essere tutti i controlli necessari per evitare operazioni fraudolente.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la banca emittente, pur in presenza della procedura di "check truncation" (che prevede la trasmissione elettronica dei dati dell'assegno senza l'invio del titolo cartaceo), avrebbe dovuto rilevare le difformità tra l'assegno originale e quello clonato, soprattutto in relazione al nominativo del beneficiario. L'istituto di credito negoziatore, a sua volta, è stato ritenuto responsabile per non aver fornito la prova di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, omettendo di richiedere alla banca emittente la trasmissione dell'immagine del titolo, che avrebbe consentito di accertarne la falsità.
Il Tribunale ha quindi condannato in solido le due banche al risarcimento del danno subito dalla società, quantificato nell'importo dell'assegno falsificato, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, ritenendo che la condotta dell'attore, consistente nell'aver inviato una copia dell'assegno al potenziale venditore dell'autovettura, non rientrasse tra i rischi prevedibili connessi alla funzione dell'assegno circolare.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25625 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.003 secondi in data 30 maggio 2026 (IUG:D8-24EEB6) - 1204 utenti online