TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 4436/2022 del 19-05-2022
principi giuridici
In assenza di un accordo di risoluzione consensuale del contratto di agenzia, la comunicazione della preponente che manifesta l'intenzione di porre termine al rapporto, indipendentemente dall'accettazione da parte dell'agente della proposta di risoluzione consensuale, configura un recesso in tronco privo di giusta causa.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., la valutazione della sussistenza di sostanziali vantaggi per il preponente derivanti dall'attività dell'agente deve tener conto della tendenziale stabilità dei rapporti instaurati, escludendosi tale requisito qualora si verifichi un progressivo venir meno dei clienti o dei contratti, denotando l'assenza di una duratura utilità per il preponente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione del Contratto di Agenzia: Valutazione dei Requisiti per l'Indennità di Clientela e Impatto sulla Stabilità dei Contratti
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di agenzia e alle conseguenti pretese dell'agente in merito alle indennità di preavviso e di fine rapporto.
Nel caso specifico, una società agente ha citato in giudizio una società preponente, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale. L'agente sosteneva che la risoluzione fosse imputabile alla preponente e chiedeva, pertanto, il riconoscimento delle indennità previste dalla legge e dagli accordi collettivi. La preponente, al contrario, eccepiva l'esistenza di un accordo di risoluzione consensuale del contratto, motivato dalla successiva stipula, da parte dell'agente, di un nuovo contratto di agenzia con una società concorrente.
Il Tribunale ha rigettato la tesi della risoluzione consensuale, ritenendo che la documentazione prodotta in giudizio dimostrasse, al più, l'esistenza di trattative in tal senso, mai sfociate in un accordo vincolante. Di conseguenza, il giudice ha qualificato la comunicazione della preponente come un recesso ingiustificato, riconoscendo all'agente il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.
La questione più rilevante riguarda, tuttavia, la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di clientela, disciplinata dall'art. 1751 del codice civile. Il Tribunale, pur riconoscendo che l'agente aveva procurato un numero considerevole di nuovi contratti durante il rapporto, ha negato il diritto all'indennità, basandosi sulla rapida cessazione di un numero significativo di tali contratti. Il giudice ha evidenziato come, già al momento della cessazione del rapporto, una parte consistente dei contratti procurati dall'agente fosse venuta meno, e come tale tendenza si fosse confermata nei mesi successivi. Tale instabilità dei rapporti contrattuali ha portato il Tribunale a ritenere che non sussistesse il requisito dei "vantaggi sostanziali" per la preponente, richiesto dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità di clientela.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente le domande dell'agente, condannando la preponente al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela, ma ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'indennità di clientela ex art. 1751 c.c., a causa della mancanza del requisito della stabilità dei vantaggi derivanti dall'attività dell'agente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.