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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 4726/2022 del 27-05-2022

principi giuridici

È inammissibile il ricorso al procedimento monitorio per ottenere la consegna di documentazione contabile, la cui esibizione è funzionale alla prova di un diritto sostanziale, in quanto tale richiesta non rientra nella nozione di "cosa mobile determinata" di cui all'art. 633 c.p.c., essendo la relativa tutela processuale disciplinata dagli artt. 210 e 670 n. 2 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità del Decreto Ingiuntivo per Richiesta di Documentazione Contabile: Una Questione di Tutela Probatoria


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale si intimava a una società la consegna di documentazione contabile. Il consorzio ingiungente motivava la richiesta con la necessità di verificare il corretto adempimento degli obblighi consortili, in particolare il versamento del contributo ambientale. La società opponente contestava la legittimità del potere ispettivo esercitato dal consorzio e l'ammissibilità del ricorso al decreto ingiuntivo per ottenere la documentazione.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il fulcro della decisione risiede nell'analisi della natura della pretesa azionata in via monitoria. I giudici hanno evidenziato come l'articolo 633 del codice di procedura civile, che disciplina il procedimento di ingiunzione, si riferisca al diritto alla consegna di una "cosa mobile determinata". Tale nozione, secondo la giurisprudenza consolidata, si riferisce all'oggetto di un diritto sostanziale alla prestazione di consegna derivante da un rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, la documentazione contabile richiesta non rientra in tale categoria. Essa, infatti, rileva per la sua efficacia probatoria di un diritto sostanziale, e il diritto alla sua esibizione è disciplinato dall'articolo 210 del codice di procedura civile. Quest'ultima norma, nell'ambito del processo ordinario, assicura il contemperamento tra il diritto all'acquisizione della prova e il diritto di difesa, nel rispetto del principio di disponibilità della prova.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'esigenza cautelare di conservazione della documentazione, ai fini della sua acquisizione probatoria, è tutelata dall'istituto del sequestro giudiziario previsto dall'articolo 670 del codice di procedura civile. Tale strumento consente di ottenere la custodia temporanea di libri, registri e documenti quando è controverso il diritto alla loro esibizione o comunicazione.
Pertanto, secondo il Tribunale, non sussiste alcuno spazio per il ricorso alla tutela monitoria per ottenere l'esibizione e la consegna di documentazione contabile, in quanto tale diritto è già adeguatamente disciplinato nell'ambito delle regole processuali dirette a regolare l'acquisizione della prova del diritto sostanziale. La richiesta di documentazione avente rilevanza probatoria, anche se prevista da accordi contrattuali, non trasforma la natura processuale del diritto all'acquisizione della prova in un diritto sostanziale azionabile in via monitoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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