TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 4939/2022 del 04-06-2022
principi giuridici
Nella responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è colui che ha l'effettivo potere di controllo e disponibilità della cosa che ha causato il danno.
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora il danno derivi da una cosa statica e inerte, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, potendo tale prova consistere anche nella dimostrazione della pericolosità della cosa stessa.
In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la ragionevole aspettativa di sicurezza del fruitore di un esercizio commerciale prevale sulla necessità di massima attenzione nell'evitare ostacoli prevedibili, soprattutto in contesti di affollamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità da Cose in Custodia: Inciampo su Pedana Espositiva e Obblighi del Custode
La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità civile derivante da un infortunio occorso all'interno di un centro commerciale. La vicenda trae origine dalla caduta di una persona, causata dall'inciampo nello spigolo di una pedana espositiva collocata all'interno della galleria commerciale. La parte lesa ha quindi citato in giudizio sia la società che gestisce il centro commerciale, sia la società che aveva posizionato la pedana, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha ritenuto applicabile al caso di specie l'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. In base a tale norma, il custode di una cosa è responsabile dei danni da essa derivanti, salvo che provi il caso fortuito. I giudici hanno evidenziato come, nel caso di danni causati da cose inerti e statiche, il danneggiato debba dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno, potendo provare anche la pericolosità della cosa stessa.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la persona danneggiata avesse fornito la prova del nesso causale tra la pedana e la caduta, dimostrando la presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e la pedana stessa, dislivello ritenuto insidioso e non adeguatamente segnalato. Le testimonianze raccolte e la documentazione fotografica hanno corroborato tale ricostruzione.
Quanto all'individuazione del custode, il Tribunale ha escluso la responsabilità della società proprietaria del centro commerciale, ritenendo invece responsabile la società che aveva realizzato e posizionato la pedana espositiva. Il contratto tra le due società, infatti, attribuiva alla società che aveva posizionato la pedana la piena disponibilità e il controllo della stessa, nonché la responsabilità per eventuali adeguamenti.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la società che aveva posizionato la pedana a risarcire i danni subiti dalla persona infortunata, quantificati sulla base della consulenza tecnica medico-legale che aveva accertato l'entità delle lesioni riportate. La domanda risarcitoria nei confronti della società proprietaria del centro commerciale è stata invece rigettata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.