TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5483/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
Nel contratto di vendita di beni di consumo, la mera circostanza che il veicolo usato abbia subito un incidente pregresso non integra, di per sé, un difetto di conformità ai sensi degli artt. 129 e 130 D.Lgs. 206/2005, né un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c., qualora tale evento non incida sulle funzionalità del veicolo stesso.
Nel contratto di vendita di beni di consumo, la presenza di differenti passaggi di proprietà del bene risultanti dal libretto di circolazione esclude la responsabilità del venditore per difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 del codice del consumo, in quanto il compratore, agendo con ordinaria diligenza, avrebbe potuto consultare tale documento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Compravendita di veicolo usato: onere di diligenza dell'acquirente e difetto di conformità
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla compravendita di un'autovettura usata, nella quale l'acquirente lamentava vizi e difformità del bene, chiedendo la condanna del venditore al risarcimento dei danni per mancate riparazioni in garanzia e alla riduzione del prezzo pagato.
L'attore fondava le proprie pretese sull'asserita non conformità del veicolo rispetto a quanto dichiarato dal venditore, il quale lo aveva descritto come "usato in ottime condizioni, unico proprietario, tagliandato, mai coinvolto in un sinistro stradale e con soli ### km percorsi". In realtà, l'acquirente sosteneva di aver successivamente scoperto che l'auto era stata incidentata, importata dall'estero e che aveva avuto molteplici proprietari.
Il Tribunale, nel rigettare le domande dell'attore, ha innanzitutto inquadrato la fattispecie nell'ambito della disciplina del Codice del Consumo, trattandosi di un rapporto tra un consumatore e un venditore professionista.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per le mancate riparazioni in garanzia, il giudice ha rilevato la mancanza di prova circa la sussistenza dei vizi lamentati. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non aveva accertato problematiche relative al tubo di scarico e ai bracci anteriori, né era emersa una correlazione tra tali elementi e il presunto sinistro pregresso. Quanto al sistema di riscaldamento ausiliario, pur riscontrando alcuni errori nella centralina, il CTU aveva escluso che tali anomalie compromettessero il corretto funzionamento del veicolo.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione dei passaggi di proprietà, evidenziando che gli stessi risultavano dal libretto di circolazione, il quale avrebbe dovuto essere consultato dall'acquirente con ordinaria diligenza. Tale circostanza, ad avviso del giudice, escludeva la responsabilità del venditore per eventuali dichiarazioni inesatte, in quanto l'acquirente avrebbe potuto facilmente verificare la veridicità delle informazioni fornite.
Quanto al presunto sinistro pregresso, il Tribunale ha precisato che la sua mera esistenza non configura automaticamente un difetto di conformità, a meno che non incida sulla funzionalità e sulla sicurezza del veicolo. Nel caso di specie, il CTU aveva accertato che l'incidente non aveva arrecato danni strutturali tali da compromettere la stabilità o la capacità di sopportare futuri impatti.
Infine, il giudice ha escluso che la sussistenza di un incidente pregresso possa giustificare una riduzione del prezzo, in quanto la funzione delle garanzie previste dal Codice del Consumo non è quella di garantire al consumatore un guadagno dalla successiva rivendita del bene, bensì quella di assicurare che il bene sia idoneo all'uso e rispetti le legittime aspettative del consumatore.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che l'acquirente non avesse fornito la prova della sussistenza di vizi o difetti di conformità tali da giustificare le proprie pretese risarcitorie e di riduzione del prezzo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.