TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5981/2022 del 07-07-2022
principi giuridici
La cessione del credito litigioso, perfezionatasi dopo l'introduzione del giudizio, non incide sulla legittimazione attiva del cedente né sul suo interesse alla pronuncia di merito, la quale avrà effetto anche nei confronti del cessionario.
In tema di contratto estimatorio, la mancata corresponsione degli acconti e l'omessa rendicontazione, pur costituendo inadempimento, non giustificano la risoluzione del contratto qualora, avuto riguardo ai pagamenti eseguiti, alla durata del rapporto, all'entità dei ritardi e del debito, le omissioni non assumano un rilievo tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico.
Il recesso dal contratto a tempo indeterminato, pur esercitato nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto, può integrare un abuso del diritto qualora il preavviso sia manifestamente incongruo rispetto alla durata del rapporto e non consenta alla controparte di riorganizzare la propria attività, obbligando il recedente al risarcimento del danno commisurato agli utili non percepiti nel periodo di preavviso congruo.
Nel caso di inadempimento contrattuale, la liquidazione del danno effettuata in moneta attuale, tenendo conto del tempo trascorso tra la domanda e la decisione, non necessita di ulteriori aumenti per rivalutazione e interessi compensativi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Recesso Anticipato da Contratto di Distribuzione: Valutazione del Preavviso e Abuso di Dipendenza Economica
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla cessazione di un contratto di distribuzione di prodotti editoriali, analizzando la legittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento e la congruità del preavviso in caso di recesso.
La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale di lunga data, instaurato nel 1979 tra una società di distribuzione nazionale e un distributore locale. In seguito alla comunicazione di recesso da parte della società di distribuzione nazionale, sono sorte contestazioni in merito al mancato pagamento di forniture e alla mancata rendicontazione da parte del distributore locale. La società di distribuzione nazionale ha quindi comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il distributore locale si è opposto alla risoluzione, contestando la gravità degli inadempimenti addebitatigli e avanzando pretese risarcitorie per l'interruzione del rapporto, lamentando, tra l'altro, l'esiguità del preavviso e l'abuso di dipendenza economica.
Il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ritenendo che i ritardi nei pagamenti e la mancata rendicontazione non fossero di gravità tale da giustificare la risoluzione, tenuto conto della durata del rapporto e della prassi consolidata tra le parti.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto l'illegittimità del recesso per l'insufficienza del preavviso, ritenendo che un termine di soli sessanta giorni fosse inadeguato a fronte di un rapporto quarantennale. In applicazione dei principi di correttezza e buona fede, il Tribunale ha ritenuto congruo un preavviso di sei mesi e ha condannato la società di distribuzione nazionale al risarcimento del danno, quantificato in una somma corrispondente a quattro mesi di utili non percepiti dal distributore locale.
Il Tribunale ha respinto le ulteriori domande riconvenzionali del distributore locale, tra cui quelle relative all'indennità di agenzia, all'indennità di trasporto e incasso, al risarcimento del danno da oneri finanziari e al corrispettivo per la carta da macero. In particolare, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, ritenendo applicabile la disciplina del contratto estimatorio.
Quanto all'abuso di dipendenza economica, il Tribunale ha rilevato che il distributore locale non aveva fornito la prova della reale impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, elemento determinante per la configurazione di tale abuso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.