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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 6049/2022 del 08-07-2022

principi giuridici

In materia di obbligazioni pecuniarie, la dichiarazione di estinzione di un credito, resa in giudizio dal creditore, ha valore confessorio e comporta la riduzione della domanda, precludendo un successivo aumento della stessa, salvo che il creditore adduca e provi elementi nuovi e diversi a sostegno della mutata posizione.

In tema di prescrizione del diritto al pagamento degli interessi moratori, il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. decorre dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna fattura relativa agli interessi stessi.

In materia di cessione del credito, il cessionario è legittimato ad agire per il recupero degli interessi moratori maturati sui crediti ceduti, qualora sia stato completato l'iter di cessione del credito o la cessione non sia necessaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Il Tribunale si Pronuncia su Competenza Territoriale, Prescrizione e Legittimazione Attiva


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una struttura sanitaria nei confronti di una società finanziaria, la quale agiva per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di farmaci e interessi di mora maturati su pagamenti tardivi.
L'opponente contestava, in primo luogo, la competenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Tribunale di ### in ragione della propria natura di ente pubblico. In secondo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società finanziaria, contestando la validità delle cessioni di credito operate dai fornitori originari. Veniva, inoltre, sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento a parte dei crediti azionati. Nel merito, si contestava l'esistenza e l'ammontare del credito.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del foro adito, sia in base al criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione, sia in base al criterio del luogo in cui doveva essere adempiuta.
Quanto alla legittimazione attiva, il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta dalla società finanziaria, accertando la validità delle cessioni di credito relative a una parte significativa degli interessi di mora richiesti.
In merito alla prescrizione, il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale per i crediti principali, escludendo la prescrizione, in quanto interrotta da atti di messa in mora. Diversamente, per i crediti relativi agli interessi di mora, è stato ritenuto applicabile il termine quinquennale, dichiarando prescritti gli interessi maturati in data antecedente a un determinato termine, individuato in relazione alla data di ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa a presunte rinunce ai crediti, in assenza di idonea documentazione probatoria. Ha altresì respinto l'eccezione relativa a forniture eseguite a favore di altra struttura sanitaria, ritenendo provato che le prestazioni erano state rese a favore dell'opponente o comunque dopo una certa data.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la struttura sanitaria al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, distinguendo tra crediti per forniture di beni e crediti per interessi di mora, tenendo conto delle eccezioni di prescrizione accolte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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