TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 6049/2022 del 08-07-2022
principi giuridici
In materia di obbligazioni pecuniarie, la dichiarazione di estinzione di un credito, resa in giudizio dal creditore, ha valore confessorio e comporta la riduzione della domanda, precludendo un successivo aumento della stessa, salvo che il creditore adduca e provi elementi nuovi e diversi a sostegno della mutata posizione.
In tema di prescrizione del diritto al pagamento degli interessi moratori, il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. decorre dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna fattura relativa agli interessi stessi.
In materia di cessione del credito, il cessionario è legittimato ad agire per il recupero degli interessi moratori maturati sui crediti ceduti, qualora sia stato completato l'iter di cessione del credito o la cessione non sia necessaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 47698/2017 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. #### (###) ##### (###) ### 40 20122 MILANO; ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 8 20123 MILANO presso il difensore avv. ### CONVENUTO/### parti hanno concluso come segue. ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione così giudicare: ### dichiarare incompetente il Giudice adito ai sensi e per gli effetti degli articoli 25 c.p.c. e/o 19 e 20 c.p.c. e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo emesso da un Giudice incompetente per territorio; ### dichiarare B.F.F. S.p.A. incorsa nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per tutti i motivi precisati in narrativa della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; dichiarare ### S.p.A. carente di legittimazione attiva nel procedimento per cui è causa per tutti i motivi espressi negli scritti difensivi di ### di ### e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 17098/2017 del 13/07/2017 -RG ###/2017, emesso dal Tribunale di Milano; dichiarare i crediti azionati prescritti per i motivi esposti in narrativa della prima memoria ex art. 183 comma6c.p.c. e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 17098/2017 del 13/07/2017 -RG ###/2017, emesso dal Tribunale di Milano; dichiarare inammissibili le deduzioni e produzioni documentali introdotte tardivamente dalla convenuta con la sua seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e comunque rendere privo di ogni effetto giuridico per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi,il ### n. 17098/2017del 13/07/2017-RG ###/2017, emesso dal Tribunale di Milano - G.I. Dott.ssa #### ammettere i capitoli di prova(da 1 a 7)articolati nella seconda memoria ex art. 183,comma 6 c.p.c.- da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da “### che”. Si indicano a testi: -sul capitolo 1, il ### della ### S.p.A. con sede ###, il Dott. ### e la Dott.ssa ### entrambi domiciliati presso la sede #######; -sul capitolo 2, il #### residente ###/B ed il Dott. ###, domiciliato presso la sede #######; -sui capitoli da 3 a 7, il Dott. ### e la Dott.ssa ### entrambi domiciliati presso la sede #######. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori, ivi compresa la possibilità di indicare testi. Si chiede, altresì, l'ammissione a prova contraria degli eventuali mezzi di prova dedotti ex adverso. Spese, diritti ed onorari del grado rifusi.” ### “ Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'### e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la misura del credito vantato da ### S.p.A. nei confronti dell'### e conseguente-mente condannare l'### al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa per capitale e interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### di ### (d'ora in avanti “### Monza”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr 17098/2017, con cui le è stato ingiunto di pagare, a ### s.p.a, la somma di #### oltre interessi e accessori di legge, per corrispettivi della somministrazione di farmaci e similari e interessi di mora. ### ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo asseritamente competente il Tribunale di ### Ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire di ### spa non avendo asseritamente la convenuta dimostrato di essere cessionaria dei crediti e di avere comunicato la cessione ad ### Ha inoltre eccepito la prescrizione di parte dei crediti di cui al provvedimento monitorio. Ha infine eccepito l'infondatezza del credito azionato. Ha chiesto al revoca del decreto ingiuntivo opposta e la reiezione delle domande di merito della opposta, con vittoria di spese di lite ### s.p.a., costituitasi tempestivamente, ha affermato essere inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'atto di citazione della attrice, e in subordine ha chiesto che sia dichiarata infondata. Ha affermato esservi legittimazione attiva per il recupero di tale credito; ha affermato essere infondata l'eccezione di prescrizione di parte dei crediti azionati. All'udienza del ###, BFF ha ridotto la propria domanda per crediti in linea capitale a ### mentre ha mantenuto invariata la domanda relativa all'importo di ### di cui alle fatture (“note debito”) emesse a titolo di interessi di mora, maturati su crediti estinti, tramite pagamento da ### con ritardo (doc. 05 fascicolo monitorio). Preliminarmente si deve dichiarare l'infondatezza della eccezione attorea, relativa alla asserita incompetenza territoriale del Giudice adito. ### ha affermato di essere un ente pubblico, a cui si applicherebbe la norma inderogabile, relativa al foro delle ### di cui all'art. 25 cpc. Tale norma stabilisce che: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”. Pertanto, qualora si accogliesse la tesi attorea, relativa alla sua qualità di ente della ### il Giudice territorialmente competente, individuato dalla norma invocata, sarebbe il Tribunale di Milano, avendo l'### dell'Avvocatura dello Stato del ### di ### ove il Tribunale di ### si trova, sede in ### Qualora si accogliesse la tesi della convenuta, secondo la quale le ### difettano dei requisiti per la loro qualificazione come ente della ### sussisterebbe egualmente la competenza territoriale del Tribunale adito, nel caso di specie, sia secondo il criterio del forum contractus, che secondo il criterio del forum destinatae solutionis. Pertanto, verificato che, in effetti, l'attrice concorda, tramite il richiamo all'art. 25 cpc, con l'individuazione del foro compente nel Tribunale di ### deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di ### Si rileva come, nel corso delle operazioni peritali, BFF abbia dichiarato “riaperte” alcune posizioni debitorie che aveva in precedenza, negli atti di questo processo, e in particolare nella memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 3 cpc, o a verbale, dichiarato estinte. Deve a tale proposito rilevarsi come BFF non abbia addotto alcun elemento di prova a favore di questa sua mutata posizione; inoltre, avendo precedentemente affermato estinto un credito, dichiarazione avente valore confessorio, e avendo di conseguenza ridotto la propria domanda, quest'ultima non può più essere aumentata; peraltro, tale aumento è stato invocato dal CTP di BFF in virtù di conteggi che non risultano suffragati da idonea documentazione probatoria. Ritenuta la congruità delle indagini svolte in sede di operazioni peritali dal ### che pertanto sono da considerarsi idonee a essere utilizzate per la presente decisione, si deve concludere che gli importi non saldati per somminsitrazione di beni, esposti in 123 delle 125 fatture e 2 note di credito depositate da ### ammontino a complessivi ### 67.611,82. BFF ha inoltre richiesto il pagamento di importi esposti in 49 “note di debito”, comprese nel ricorso monitorio da cui è scaturito il presente giudizio, per un totale di ### Tali importi sono costituiti da interessi di mora, maturati su corrispettivi diversi da quelli esposti nelle fatture azionate monitoriamente. Gli importi, in linea capitale, sono stati, pacificamente, pagati prima della notifica del decreto ingiuntivo, ma con ritardo tale da determinare la debenza di interessi dimora. Parte di tali importi sono esposti in fatture relative a crediti, in linea capitale, che sono stati oggetto di cessione a BFF da parte di fornitori della ### in parte le fatture per gli interessi di mora sono state emesse da ### poiché gli importi sono maturati successivamente alla cessione del credito in linea capitale. ###, a seguito di indagine che si ritiene essere congrua e logicamente giustificata, ha quantificato tali importi in ### ; per essi, infatti, in base dalla analisi svolta, è risultato essere completo l'iter di cessione del credito a BFF da parte dei fornitori di ### Pertanto, relativamente a tali ultimi crediti deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di BFF sollevata da ### Quanto alla eccezione di prescrizione attorea, sollevata, quanto ai crediti per corrispettivi in linea capitale, con riferimento al termine prescrizionale annuale, previsto dall'art. 2955 c.c., capi 5 e 6 , si ritiene non applicabile alla fattispecie odierna tale norma. ### il capo 5 della norma in esame si riferisce, per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, al credito del commerciante al dettaglio nei confronti del consumatore, e non è pertanto applicabile al caso in cui vengano somministrate grandi quantità di beni a un soggetto quale la odierna opponente. Quanto al punto 6, non si verte in materia di vendita di beni da parte di farmacisti a consumatori o simili. In subordine, l'attrice ha invocato l'applicazione del termine ordinario decennale, di cui all'art. 2946 c.c., per i crediti sorti negli anni 2003, 2004, 2005, non essendo intervenuto, asseritamente, alcun valido atto interruttivo della prescrizione. La disciplina dell'art. 2946 c.c., risulta applicabile al caso odierno. Si rileva come BFF abbia inviato comunicazioni alla opponente, idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale (doc. 44 fasc. opposta), che sono state ricevute dalla opponente in data ###, 19/2/2009, 17/1/2013, 6/4/2017. Sulla base delle rilevazioni del ### si deve concludere che nessuno dei crediti di cui è causa risulta prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo intervenuti idonei e tempestivi atti interruttivi del termine. Quanto alla eccezione di prescrizione svolta, relativamente ai crediti per interessi di mora, per ritardato pagamento di corrispettivi diversi da quelli di cui è causa, ai sensi dell'art. 2948 nr 4 c.c., si rileva come la noma invocata è applicabile al caso di specie, trattandosi di meri crediti per interessi. ### ha confrontato la data di scadenza di pagamento di ciascuna nota di debito con la data del 21/1/2000, data identificata in relazione al 21/1/2005, data di notifica a ### del primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Ha pertanto identificato le note di debito il cui termine di pagamento è antecedente al 21/1/2000, quantificando così i crediti per interessi di mora prescritti per un totale di ### Pertanto, i crediti per interessi di mora che non risultano ancora prescritti, in relazione al termine quinquennale di cui all'art. 2948 nr 4 c.c., e per i quali la cessione è risultata completata, o non necessaria, risultano ammontare complessivamente ad ### 161.192,06. Quanto alla eccezione di ### secondo la quale alcuni debiti risulterebbero essere stati oggetto di rinunzia da parte della creditrice, si rileva come, a seguito della analisi del CTU non sia stata rinvenuta documentazione idonea a stabilire con certezza se e quali crediti siano stati oggetto di tale asserita rinuncia. Pertanto l'eccezione attorea deve essere respinta. ### ha eccepito che parte delle fatture, di cui al ricorso monitorio, riguarderebbero forniture eseguite a favore del ### di ### prima del 1.1.2016, per le quali l'attrice non sarebbe legittimata passiva. ###, a seguito di condivisibile e ben motivata analisi, ha rilevato che solo i crediti esposti in 8 fatture potrebbero rientrare in tale categoria, a seguito della riduzione delle domande da parte della convenuta. Tuttavia, risulta provato che nessuna delle prestazioni, a seguito delle quali i crediti sarebbero sorti, è stata resa a favore del ### di ### prima del 2016; infatti alcune sono state rese a favore dell'### di ### poi confluita nella ### attrice, altre sono state rese comunque dopo la data limite del 1.1.2016. Pertanto anche questa eccezione attorea deve essere respinta. In conseguenza di tutto quanto sopra motivato, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'attrice deve essere condannata al pagamento di ### per crediti per forniture di beni ed altro; e di ### per interessi di mora su crediti in linea capitale diversi dai precedenti. Le spese di lite seguono al soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna ### di ### a versare a ### spa la somma di ### oltre interessi, al tasso legale, dalla data della scadenza di ciascuna fattura al saldo condanna ### di ### a versare a ### spa la somma di #### a rifondere a ### spa le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in ### per compensi, oltre accessori di legge. Pone definitivamente a carico di ### le spese di CTU ### 7 luglio 2022Il Giudice
dott. ### n. 47698/2017




sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Il Tribunale si Pronuncia su Competenza Territoriale, Prescrizione e Legittimazione Attiva
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una struttura sanitaria nei confronti di una società finanziaria, la quale agiva per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di farmaci e interessi di mora maturati su pagamenti tardivi.
L'opponente contestava, in primo luogo, la competenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Tribunale di ### in ragione della propria natura di ente pubblico. In secondo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società finanziaria, contestando la validità delle cessioni di credito operate dai fornitori originari. Veniva, inoltre, sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento a parte dei crediti azionati. Nel merito, si contestava l'esistenza e l'ammontare del credito.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del foro adito, sia in base al criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione, sia in base al criterio del luogo in cui doveva essere adempiuta.
Quanto alla legittimazione attiva, il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta dalla società finanziaria, accertando la validità delle cessioni di credito relative a una parte significativa degli interessi di mora richiesti.
In merito alla prescrizione, il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale per i crediti principali, escludendo la prescrizione, in quanto interrotta da atti di messa in mora. Diversamente, per i crediti relativi agli interessi di mora, è stato ritenuto applicabile il termine quinquennale, dichiarando prescritti gli interessi maturati in data antecedente a un determinato termine, individuato in relazione alla data di ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa a presunte rinunce ai crediti, in assenza di idonea documentazione probatoria. Ha altresì respinto l'eccezione relativa a forniture eseguite a favore di altra struttura sanitaria, ritenendo provato che le prestazioni erano state rese a favore dell'opponente o comunque dopo una certa data.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la struttura sanitaria al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, distinguendo tra crediti per forniture di beni e crediti per interessi di mora, tenendo conto delle eccezioni di prescrizione accolte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.