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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 6900/2022 del 24-08-2022

principi giuridici

Il danno da fermo tecnico, pur non potendo considerarsi in re ipsa, è risarcibile qualora, oltre alla prova dell'indisponibilità del veicolo, sia dimostrata la necessità di servirsene, desumibile dalla destinazione d'uso del mezzo e dall'attività svolta dal danneggiato.

In tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza stragiudiziale di un consulente infortunistico sono risarcibili, a titolo di danno emergente, qualora, avuto riguardo al complessivo esito della lite, risultino necessarie e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato per l'assistenza di un legale di fiducia, ove il medesimo risulti vittorioso nel procedimento giudiziale, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento del Danno da Fermo Tecnico e Spese Stragiudiziali: Necessaria la Prova, ma con Attenta Valutazione del Giudice


La pronuncia in commento affronta il tema del risarcimento del danno derivante dal cosiddetto "fermo tecnico" di un veicolo e delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale a seguito di un sinistro stradale. La vicenda trae origine da un incidente avvenuto all'estero, in cui un veicolo di una società è stato danneggiato. La compagnia assicurativa aveva già provveduto a risarcire i costi di riparazione del mezzo, ma la società ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del veicolo durante il periodo di riparazione (fermo tecnico) e delle spese legali sostenute per la gestione stragiudiziale del sinistro.
Il giudice di primo grado aveva rigettato le richieste della società, ritenendo insufficienti le prove fornite. La società ha quindi proposto appello, contestando la decisione del giudice di prime cure.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente l'appello. I giudici hanno ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, il danno da fermo tecnico deve essere provato, non potendo essere considerato automatico (in re ipsa) a seguito del sinistro. Tale prova deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi derivanti dall'uso del mezzo danneggiato. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la società avesse fornito la prova dell'impossibilità di utilizzare il veicolo e che la necessità di servirsene emergesse dalla sua destinazione d'uso e dall'attività svolta dalla società stessa.
Tuttavia, il Tribunale ha ridimensionato l'ammontare del risarcimento richiesto per il fermo tecnico, ritenendo eccessiva la durata del periodo di indisponibilità del veicolo rispetto ai tempi necessari per la riparazione. Di conseguenza, ha ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento per il noleggio del mezzo sostitutivo.
Per quanto riguarda le spese di assistenza stragiudiziale, il Tribunale ha affermato che tali spese costituiscono danno emergente risarcibile, purché siano state necessarie e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, tenendo conto del complessivo esito della lite. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la spesa sostenuta per l'assistenza legale fosse congrua e inferiore ai parametri medi previsti dalla legge, riconoscendo quindi il diritto della società al relativo risarcimento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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