TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 6934/2022 del 29-08-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non impedisce la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora l'attore, già nell'atto introduttivo del giudizio, abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro e preciso situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee a integrare la fattispecie contemplata da tale articolo.
In tema di responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, deve fondarsi su elementi concreti e specifici, desunti da dati scientifici e statistici riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto della custodia, non essendo sufficienti nozioni di comune esperienza o notizie di stampa riguardanti comuni diversi dal luogo del sinistro.
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testo integrale
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice ### pronuncia questa ###'APPELLO nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 41173 / 2019 RG, promossa da: ### (cod. fisc. ###) col procuratore domiciliatario avv. #### ROSANGELA ### contro: ### (cod. fisc. ###) col procuratore domiciliatario avv. ###### conferma le conclusioni dell'atto di citazione in appello, e cioè: “### in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sovra esposti la sentenza n. 46 del 07/02/2019 - R.G. n.17/18, pronunciata dal Giudice di ### di Rho non notificata e pertanto: 1) dichiarare la responsabilità esclusiva del comune di ### per i danni occorsi all'odierna appellante in data ###, ai sensi dell'art. 2051 2) Per l'effetto condannare il ### di ### in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla signora ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 1 ### dei danni materiali da questa subiti a seguito del sinistro di cui è causa e pari a ### o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata” La parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, e cioè: “ respingere tutti i motivi di gravame formulati dall'appellante, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 46 del 7.2.2019” Lo svolgimento del processo ### appellante ### con atto di citazione dinnanzi al giudice di pace di ### convenne il ### chiedendone la condanna a risarcire i danni materiali (stimati in ### ) causati alla sua proprietà il ### dal crollo del ramo di un albero, della cui manutenzione era responsabile il convenuto ### Allegò l'attrice che un “normale colpo di vento” aveva spezzato “il ramo di uno dei grandi platani” situati nella sua via. Tale ramo, del peso “di diversi quintali” era caduto nel cortile della sua abitazione frantumandosi in molti pezzi e causando danni “alla cinta, al tetto del box, alla grondaia, ad un lampione e ad un albero da frutto”, tanto che erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano impiegato due ore per mettere l'area in sicurerzza. La responsabilità del sinistro era dell'amministrazione convenuta poiché essa era venuta meno ai propri obblighi di cura e manutenzione. Si costituì l'amministrazione convenuta, eccependo che la caduta del ramo andava attribuita al caso fortuito, trattandosi di evento atmosferico di eccezionale gravità (forte vento) e dunque la domanda andava respinta in quanto infondata. Con sentenza n. 46 del 7/2/2019, il giudice di pace di RHO respinse la domanda dell'attrice, considerando, da un lato, che non era stata dimostrata la negligenza del ### rispetto alla manutenzione dell'albero e, dall'altro lato, che il violento evento atmosferico integrava il caso fortuito. Con atto di citazione notificato il #### propone appello contro tale sentenza esponendo che: •il giudice di primo grado aveva erroneamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, laddove invece ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 2 l'obbligo di manutenzione e custodia dei beni demaniali (tra cui l'albero de quo) in capo al comune avrebbe più correttamente comportato l'operatività della previsione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cc; •tale inquadramento della fattispecie comportava che fosse sufficiente per il soggetto danneggiato provare la sussistenza del danno e il nesso causale tra danno e bene oggetto del rapporto di custodia, al fine di affermare la responsabilità del ### rimanendo invece irrilevante l'eventuale colpa di quest'ultimo; tale onere probatorio era stato pienamente assolto in primo grado dall'appellante, tant'è che il giudice di pace aveva definito pacifica la circostanza secondo cui “un ramo di grosse dimensioni si [era staccato] da un platano in prossimità della abitazione della attrice e [aveva causato] a detta abitazione i danni allegati”; •diversamente da quanto asserito dal giudice di pace, l'evento atmosferico verificatosi il giorno del sinistro non poteva valutarsi alla stregua di caso fortuito poiché “non fu affatto imprevisto ed imprevedibile” - posto che “venne preceduto da ben due segnalazioni della protezione civile” - né poteva considerarsi “eccezionale, violento e incontrollabile”, non avendo valore probatorio in questo senso né gli articoli giornalistici prodotti dall'amministrazione in primo grado (che si riferivano a comuni diversi da ### e erano relativi non al giorno del sinistro bensì ai due giorni antecedenti) né le comunicazioni della protezione civile, le quali avevano “valore prognostico e non diagnostico”; •a differenza di quanto affermato dal giudice di pace, non spettava alla ### l'onere di provare “la presenza di un vento normale in occasione del sinistro” bensì era sul ### che gravava l'onere di dimostrare che “l'evento atmosferico aveva i connotati del caso fortuito” ed era perciò idoneo ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 cc; •il giudice di primo grado aveva errato nell'escludere qualsiasi negligenza in capo al ### sulla base della considerazione che il ramo caduto “recava fitto fogliame ancora verde”; tale circostanza, infatti, non escludeva “la presenza di gravi degradazioni e indebolimenti strutturali”, che erano invero riscontrabili nel caso di specie e dovuti alla “scorretta manutenzione delle chiome” da parte del ### (documento allegato, relazione tecnico-agronomica dott. ###; •il valore del vento - valutato secondo la scala di ### dall'### - si era mantenuto “per buona parte della giornata [del sinistro, n.d.r..] in regime di brezze o vento moderato e [aveva] raggiunto come valore più elevato quello di <vento teso>, la cui definizione, proprio in relazione agli alberi, cita[va] testualmente: <gli arbusti con foglie iniziano ad ondeggiare> e ciò, non solo [era] certamente molto al di sotto di quanto p[oteva] giustificare la rottura di un grosso ramo, ma ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 3 evidenzia[va], ancora una volta, l'impossibilità di qualificare gli eventi atmosferici del 13.07.2016 quale caso fortuito” (documento allegato, relazione tecnicoagronomica dott. ###. ### conclude chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del ### e quindi esso fosse condannato a risarcire alla ### i danni materiali subiti, quantificati in ### Con comparsa di risposta depositata il ### si costituisce in giudizio l'Amministrazione appellata, osservando che: •l'appellante non poteva lamentare un'errata qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado in termini di azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cc laddove essa stessa aveva mancato di specificare tale domanda (onere che incombe al danneggiato, per indicazione della ### corte) e, anzi, aveva implicitamente richiamato la responsabilità aquiliana facendo riferimento nei propri scritti alla “violazione da parte del ### convenuto degli obblighi di manutenzione” e alla “colpa esclusiv[a] del Comune”; ad ogni modo si trattava “di un falso problema, dal momento che, in verità, il GdP non si [era] limitato a ritenere infondata la domanda sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c., ma anche sotto quello di cui all'art. 2051”; •contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il ### aveva dimostrato in primo grado che la manutenzione degli alberi veniva regolarmente effettuata (doc. 1 e 4 fascicolo primo grado), che il ramo caduto era sano (doc. 6 fascicolo primo grado, fotografie) e che “la zona in cui si trova il ### di ### nei giorni dal 12 al 14 luglio 2016 era [stata] interessata da violenti eventi atmosferici” (fascicolo primo grado: doc. 2 e 3, segnalazione allerta meteorologica codice arancio per rischio vento forte; doc. 1 relazione responsabile area tecnica del comune “attestato il fatto che “l'evento ha causato vari danni sul territorio e ha provocato la caduta di vari rami e l'abbattimento di alcune piante”; doc. 8 articoli quotidiani locali); per converso, l'appellante non aveva dimostrato che i danni fossero da considerarsi “la normale conseguenza della particolare condizione posseduta dalla cosa”, essendo rimasto privo di sostegno probatorio l'assunto che il ramo caduto fosse secco; •“anche nell'ipotesi in cui il custode non [avesse] attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee a evitare il danno […], la responsabilità del custode [sarebbe stata esclusa] in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, [avesse] di per sé prodotto l'evento, ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 4 assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo”, in quanto “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva[va] ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non [fosse] diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa”; •la relazione tecnico-agronomica prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio doveva considerarsi priva di valore probatorio ex art. 345 cpc in quanto mezzo di prova nuovo proposto in secondo grado e, in ogni caso, in quanto mero atto di parte; •in primo grado, la ### non aveva fornito adeguata prova dell'asserito danneggiamento subito, posto che i beni in questione erano “ubicati in differenti zone del cortile dell'abitazione” e che in giudizio essa si era limitata a produrre preventivi di spesa, senza nulla dimostrare “sia in ordine al nesso eziologico sussistente tra il sinistro e gli asseriti danni patiti, sia in ordine alla riferibilità delle riparazioni risultate necessarie al sinistro”; •“il Fiduciario incaricato di effettuare un sopralluogo presso l'abitazione della Sig.ra ### onde valutare l'ammontare necessario per il ripristino dei danni dalla stessa asseritamente subiti, [aveva] quantificato detto importo in complessivi ### ”, pertanto - anche laddove si [fosse considerata] sussistente la responsabilità in capo al ### - l'importo riconoscibile a titolo di risarcimento del danno non avrebbe potuto in ogni caso superare tale cifra. ### concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza di prima comparizione (tenuta il ###) su concorde istanza delle parti il giudice originariamente designato fissava udienza per precisare le conclusioni. All'udienza del 26.5.2021 il giudice onorario rinviava per lo stesso incombente. All'udienza del 28/12/2021 le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe. Scaduti il 14 marzo 2022 i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice pronuncia questa sentenza. I motivi della decisione ###, nell'atto di citazione innanzi al giudice di pace, non aveva espressamente qualificato la domanda in relazione all'a. 2051 cc, ma si era invece limitata a invocare la responsabilità del ### convenuto e aveva concluso come segue: “accertare e dichiarare per le ragioni indicate in atto e per quante altre il giudice vorrà ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 5 individuarne, che il sinistro … si è verificato per esclusivo fatto e colpa del ### di ### Ticino”. La “colpa”, però, si giustifica soltanto in riferimento all'a. 2043 cc, ma non anche per la responsabilità per cose in custodia, prevista dall'a. 2051 cc. Infatti, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, l'a. 2051 cc prevede un criterio di imputazione della responsabilità ex a. 2051 cc che ha carattere oggettivo (e prescinde quindi dall'accertamento della colpa). Da ciò segue che in relazione all'a. 2051 cc è sufficiente che l'attrice dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un eventuale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018). Il caso fortuito è cioè un fatto (naturale o del danneggiato o di un terzo) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Nella specie, dunque, deve trovare applicazione il principio del giudice di legittimità secondo cui, qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'a. 2043 cc, il divieto di introdurre domande nuove gli impedisce di chiedere invece la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli aa. 2050 o 2051 cc, tranne per il caso in cui l'attore già nell'atto introduttivo del giudizio avesse enunciato in modo sufficientemente chiaro e preciso situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee a integrare la fattispecie contemplata da tali articoli ( Sez. 2, Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022). Inoltre, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili colla fattispecie prevista ex a. 2051 cc ma il giudice di primo grado abbia sussunto le stesse condotte nell'a. 2043 cc, il giudice d'appello non può essere vincolato e di conseguenza può riqualificare giuridicamente i fatti costitutivi della pretesa azionata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13757 del 31/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11805 del 09/06/2016). Nella specie, l'attrice, nella citazione innanzi al giudice di pace, aveva fra l'altro fatto espresso riferimento al “normale colpo di vento” precisando poi che si era trattato di “un colpo di vento, certamente non qualificabile come evento atmosferico eccezionale [che aveva] determinato la caduta di un ramo secco”. ###, dunque, aveva sia pure solo implicitamente e vagamente, inteso escludere la configurabilità del caso fortuito, cioè l'unico elemento che, come si è sopra ricordato, ove provato dal ### avrebbe potuto escludere il nesso causale e dunque la responsabilità, appunto, ex a. 2051 cc. ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 6 La mancanza di espressa qualificazione della domanda, insieme alla contraddittoria richiesta (anche in sede di p.c. davanti al giudice di pace) di accertare la colpa (cioè un presupposto che, ai fini dell'a. 2051 cc, è totalmente escluso: Cass. Sez. 3, Ordinanza 4588 del 11/02/2022), il giudice di pace è pervenuto a valutare la responsabilità del convenuto ex a. 2043 cc, ancorché lo stesso giudice abbia precisato incidentalmente (pag. 5 della sentenza) che “il violento evento atmosferico documentato dal ### sarebbe comunque idoneo … a valere quale caso fortuito e quindi ad escludere anche una responsabilità ex art. 2051 cc”. Rileva per contro il tribunale che la convenuta, su cui soltanto incombeva l'onere della prova liberatoria, non ha raggiunto sufficiente prova del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, sia idoneo a escludere il nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e il danno. Invero, proprio le stesse produzioni del ### (docc. 2 e 3) dimostrano che l'avviso di criticità regionale per rischio “idro-meteo” n° 48 del 12.7.2016 e n° 49 del 13.7.2016 raggiunse al peggio il livello di “arancione moderato” (preallarme oppure attenzione), cioè semplice allertamento, senza però mai giungere al “rosso”. In ogni caso, tali bollettini o avvisi avevano (e conservano ai presenti fini) soltanto valore prognostico, mentre ciò che rileva ai fini della prova liberatoria è la situazione che concretamente si verificò. Nessuna idonea prova la convenuta (che ne era onerata) ha offerto circa la straordinarietà ed eccezionalità del vento, mentre l'imprevedibilità andava esclusa proprio alla luce dei suddetti bollettini regionali. È appena il caso di sottolineare che l'eccezionalità dell'evento atmosferico non può essere dimostrata dall'articolo di giornale del 12.7.2016 (doc. 8 convenuto) che riguarda soltanto MILANO e ### (ma non anche il ### qui convenuto), né l'articolo relativo ad ### né l'articolo del 13.7.2016 sull'### (comuni di ROBECCO, CASSINETTA e ###, né l'articolo sul ### né #### parte, il costante orientamento del giudice di legittimità in ordine alla responsabilità ex a. 2051 cc sottolinea che la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza di specifici requisiti di eccezionalità e imprevedibilità, per provare i quali neppure è sufficiente la dichiarazione di uno stato di emergenza, ai sensi dell'a. 5 legge 225/1992, in quanto le leggi sulla protezione civile (996/1970 e poi 225/1992), per definire la tipologia degli ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 7 eventi suscettibili di intervento possono anche limitarsi al “pericolo di danno” e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non si estendono alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa. In altre parole, neppure la "calamità naturale" che determina lo stato d'emergenza non costituisce di per sé evento eccezionale e imprevedibile, sicché occorre sempre che il l'accertamento di tali caratteristiche si fondi su elementi di prova concreti e specifici, che abbiano esplicato diretta incidenza nel luogo del sinistro (Cass. Sez. 3, Ordinanza 14861 del 31/05/2019). Tali principi devono essere confermati anche nella presente vicenda, colla conclusione che dell'evento atmosferico non è stata dimostrata la natura eccezionale, sulla base non già di nozioni di comune esperienza (e tanto meno attraverso notizie di stampa oltre tutto riguardanti comuni neppure limitrofi), bensì con un'indagine orientata da dati scientifici e statistici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto della custodia (Cass. sez. 3, sentenza n. ### del 22/11/2019). Mancando tale prova, cioè la prova del caso fortuito, il ### appellato è dunque tenuto a risarcire all'appellante il danno, in totale riforma della sentenza impugnata. Per la liquidazione di tale danno, peraltro, si deve osservare che la ### non ha dimostrato adeguatamente l'entità delle riparazioni occorrenti, essendosi limitata a produrre cinque preventivi del 2016 (malgrado la causa sia stata instaurata innanzi al giudice di pace quando era ormai trascorso più di un anno dal fatto dannoso) anziché regolare documentazione anche fiscale di esborsi eventualmente sostenuti. Di conseguenza, in via equitativa deve farsi riferimento anche alla quantificazione operata nella perizia prodotta dalla parte appellata, cioè nella relazione della soc. ### fiduciaria della parte convenuta, che quantifica il danno complessivo in ### (doc. 9 convenuta), sicché operando una media approssimata tra tale cifra e la pretesa attorea (pari alla somma dei preventivi dell'appellante) si perviene a ### cifra al cui pagamento (oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo) deve essere infine condannato il #### complessivo del giudizio (che vede le parti reciprocamente soccombenti, con prevalenza dell'appellato ### impone di condannare la parte soccombente a rifondere all'appellante la metà delle spese dei due gradi, con compensazione del ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 8 restante mezzo. Le spese di lite del primo grado si liquidano nella stessa misura (### oltre oneri di legge) indicata nella sentenza impugnata, mentre le spese di questo grado si liquidano tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. In dispositivo si indicano direttamente gli importi già dimidiati. ### pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1.accoglie parzialmente l'appello proposto da ### 2.per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 46 del 7/2/2019 del giudice di pace di RHO, condanna l'appellato ### a pagare all'appellante EUR 1.800,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo; 3.condanna l'appellato ### a rifondere all'appellante la metà delle spese processuali del primo grado, grado, liquidata in ### per spese e ### per compensi, oltre agli oneri di legge, compensando il restante mezzo; 4.condanna la parte appellata a rifondere all'appellante ### la metà delle spese processuali di questo grado, liquidata in ### per spese, e ### per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e ### compensando il restante mezzo. Così deciso il giorno 27 agosto 2022 dal tribunale di Milano. Il giudice ### Milano - sentenza d'appello - proc. RG 41173 / 2019 - pag. 9 RG n. 41173/2019




sintesi e commento
Responsabilità per Cose in Custodia e Eventi Atmosferici: Onere della Prova e Valutazione del Caso Fortuito
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Milano ha affrontato un caso di responsabilità civile derivante dalla caduta di un ramo di un albero su una proprietà privata, analizzando la corretta applicazione dell'articolo 2051 del Codice Civile in relazione agli eventi atmosferici.
La vicenda ha origine da un evento in cui un ramo di un albero, situato in un'area di competenza comunale, si è staccato e ha danneggiato una proprietà privata. La parte lesa ha citato in giudizio l'ente locale, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti. In primo grado, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda, ritenendo che la caduta del ramo fosse da attribuirsi a un evento atmosferico di eccezionale gravità, configurabile come caso fortuito, e che non fosse stata dimostrata la negligenza dell'ente nella manutenzione dell'albero.
La decisione è stata appellata, contestando, tra l'altro, l'erronea sussunzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché nella responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., e sostenendo che l'evento atmosferico non avesse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità necessari per configurare il caso fortuito.
Il Tribunale di Milano, in sede di appello, ha riformato la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato che, sebbene l'atto di citazione originario non avesse espressamente richiamato l'articolo 2051 del Codice Civile, le circostanze di fatto esposte dalla parte attrice potevano essere interpretate come volte a escludere la configurabilità del caso fortuito.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi dell'onere della prova. Il Tribunale ha ribadito che, in materia di responsabilità per cose in custodia, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile che interrompa il nesso causale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'ente locale non avesse fornito una prova sufficiente della straordinarietà ed eccezionalità dell'evento atmosferico. I bollettini regionali prodotti, infatti, indicavano un livello di allerta "arancione moderato", e le notizie di stampa relative a danni in altri comuni non potevano essere considerate probanti per il luogo del sinistro.
In assenza di una prova adeguata del caso fortuito, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'ente locale e lo ha condannato al risarcimento dei danni. Tuttavia, in mancanza di una precisa documentazione delle spese sostenute, il risarcimento è stato liquidato in via equitativa, tenendo conto anche della perizia prodotta dall'ente locale stesso.
La sentenza sottolinea l'importanza di una rigorosa valutazione delle prove in materia di responsabilità per cose in custodia, con particolare attenzione alla dimostrazione del caso fortuito in presenza di eventi atmosferici. La mera dichiarazione di uno stato di allerta o l'esistenza di danni in aree limitrofe non sono sufficienti a escludere la responsabilità del custode, essendo necessario accertare, con dati scientifici e statistici, l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento nel luogo specifico in cui si è verificato il danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.