TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 6934/2022 del 29-08-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non impedisce la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora l'attore, già nell'atto introduttivo del giudizio, abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro e preciso situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee a integrare la fattispecie contemplata da tale articolo.
In tema di responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, deve fondarsi su elementi concreti e specifici, desunti da dati scientifici e statistici riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto della custodia, non essendo sufficienti nozioni di comune esperienza o notizie di stampa riguardanti comuni diversi dal luogo del sinistro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per Cose in Custodia e Eventi Atmosferici: Onere della Prova e Valutazione del Caso Fortuito
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Milano ha affrontato un caso di responsabilità civile derivante dalla caduta di un ramo di un albero su una proprietà privata, analizzando la corretta applicazione dell'articolo 2051 del Codice Civile in relazione agli eventi atmosferici.
La vicenda ha origine da un evento in cui un ramo di un albero, situato in un'area di competenza comunale, si è staccato e ha danneggiato una proprietà privata. La parte lesa ha citato in giudizio l'ente locale, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti. In primo grado, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda, ritenendo che la caduta del ramo fosse da attribuirsi a un evento atmosferico di eccezionale gravità, configurabile come caso fortuito, e che non fosse stata dimostrata la negligenza dell'ente nella manutenzione dell'albero.
La decisione è stata appellata, contestando, tra l'altro, l'erronea sussunzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché nella responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., e sostenendo che l'evento atmosferico non avesse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità necessari per configurare il caso fortuito.
Il Tribunale di Milano, in sede di appello, ha riformato la sentenza di primo grado. I giudici hanno rilevato che, sebbene l'atto di citazione originario non avesse espressamente richiamato l'articolo 2051 del Codice Civile, le circostanze di fatto esposte dalla parte attrice potevano essere interpretate come volte a escludere la configurabilità del caso fortuito.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi dell'onere della prova. Il Tribunale ha ribadito che, in materia di responsabilità per cose in custodia, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile che interrompa il nesso causale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'ente locale non avesse fornito una prova sufficiente della straordinarietà ed eccezionalità dell'evento atmosferico. I bollettini regionali prodotti, infatti, indicavano un livello di allerta "arancione moderato", e le notizie di stampa relative a danni in altri comuni non potevano essere considerate probanti per il luogo del sinistro.
In assenza di una prova adeguata del caso fortuito, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'ente locale e lo ha condannato al risarcimento dei danni. Tuttavia, in mancanza di una precisa documentazione delle spese sostenute, il risarcimento è stato liquidato in via equitativa, tenendo conto anche della perizia prodotta dall'ente locale stesso.
La sentenza sottolinea l'importanza di una rigorosa valutazione delle prove in materia di responsabilità per cose in custodia, con particolare attenzione alla dimostrazione del caso fortuito in presenza di eventi atmosferici. La mera dichiarazione di uno stato di allerta o l'esistenza di danni in aree limitrofe non sono sufficienti a escludere la responsabilità del custode, essendo necessario accertare, con dati scientifici e statistici, l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento nel luogo specifico in cui si è verificato il danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.