TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 832/2022 del 01-02-2022
principi giuridici
Nel contratto di prestazione d'opera professionale, l'onerosità costituisce elemento normale, con la conseguenza che grava sul committente l'onere di provare l'eventuale accordo circa la gratuità della prestazione.
La mancata pattuizione preventiva del compenso professionale, mediante preventivo anche di massima, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale ai fini della liquidazione del compenso stesso.
La consegna del preventivo scritto costituisce per il professionista un obbligo deontologico e disciplinare, la cui violazione contrasta con l'obbligo di trasparenza e buona fede nel rapporto col cliente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Compenso dell'Avvocato: Assenza di Preventivo Scritto e Determinazione Giudiziale
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al compenso professionale di un avvocato per l'attività difensiva svolta in un procedimento penale. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal legale nei confronti di due soggetti, madre e figlio, per il pagamento di una somma consistente a titolo di onorario professionale.
Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando la validità della notifica del decreto, la legittimazione passiva della madre, la pattuizione della gratuità della prestazione e, in subordine, l'eccessività del compenso richiesto.
Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, rilevando l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita con modalità non conformi alla legge. Nel merito, il giudice ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della madre, accertando che l'incarico professionale era stato conferito congiuntamente da entrambi gli opponenti.
Quanto alla pretesa gratuità della prestazione, il Tribunale ha evidenziato come, in materia di lavoro autonomo, l'onerosità costituisca un elemento normale, gravando sul committente l'onere di provare l'eventuale accordo di gratuità. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, pertanto la prestazione è stata considerata a titolo oneroso.
Il nodo cruciale della controversia risiedeva nella mancata predisposizione di un preventivo scritto da parte dell'avvocato. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha ribadito l'obbligatorietà del preventivo scritto, la cui omissione costituisce violazione deontologica e disciplinare. Tale omissione, inoltre, incide sulla determinazione del compenso, precludendo l'applicazione dei parametri massimi previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
Pertanto, il Tribunale ha proceduto alla rideterminazione del compenso, tenendo conto dei parametri ministeriali e delle peculiarità del caso concreto. A tal fine, ha considerato congrua la liquidazione operata dal giudice dell'udienza preliminare nel procedimento penale, escludendo le ulteriori voci di spesa pretese dall'avvocato, quali il compenso per le singole udienze e la "success fee", quest'ultima unilateralmente determinata e priva di preventiva pattuizione.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti, in solido, al pagamento del compenso rideterminato, compensando integralmente le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza e della manifesta eccessività della pretesa creditoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.