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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 890/2022 del 02-02-2022

principi giuridici

In tema di responsabilità sanitaria, l'azione per la perdita o lesione del rapporto parentale è di natura aquiliana, non potendo estendersi al di fuori delle ipotesi di "wrongful birth damages" la figura dei terzi protetti dal contratto di spedalità concluso tra la struttura sanitaria e il paziente.

In tema di responsabilità sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.

Il giudicato penale di condanna per il reato di omicidio colposo preclude nel giudizio civile la possibilità di una diversa ricostruzione storico-dinamica del fatto, ma non preclude l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., limitatamente ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente presi in considerazione in sede penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.

In tema di responsabilità sanitaria, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta con il paziente, ivi inclusa la prestazione medica principale, non potendo la sua responsabilità essere esclusa adducendo la colpa esclusiva del medico.

In tema di responsabilità solidale dei danneggianti, la misura del regresso tra condebitori varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, presumendosi le parti eguali salvo che non risulti diversamente; in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.

È nullo per indeterminatezza dell'oggetto e carenza di causa il patto di manleva che obbliga il professionista sanitario a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, in quanto inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, caratterizzato da un evidente squilibrio in favore della struttura e dall'assenza di un apprezzabile interesse per il professionista.

In tema di assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria, la polizza stipulata a copertura della responsabilità civile del medico può operare in secondo rischio rispetto alla polizza stipulata dalla struttura, proprio perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica e Strutturale: Onere della Prova e Ripartizione del Rischio


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità medica derivante dal decesso di una paziente a seguito di una diagnosi errata e dimissioni premature dal pronto soccorso. I familiari della defunta hanno citato in giudizio sia il medico di guardia che la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa della perdita del rapporto parentale.
La vicenda trae origine dal ricorso della paziente al pronto soccorso per forti dolori addominali e problemi di stipsi. Il medico, dopo una visita e una radiografia addominale, diagnosticò "stipsi ostinata" dimettendo la paziente con la prescrizione di una dieta ricca di fibre. Il giorno successivo, la donna fu trovata senza vita nella sua abitazione. L'esame autoptico rivelò una perforazione intestinale non diagnosticata durante la visita al pronto soccorso.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari della paziente come extracontrattuale, escludendo l'applicazione della figura del "contratto con effetti protettivi verso terzi" al di fuori dei casi di "wrongful birth damages". Ha poi richiamato i principi generali in materia di onere della prova, ribadendo che spetta al creditore (in questo caso, i familiari della paziente) dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto, basandosi sulle risultanze delle sentenze penali che avevano già accertato la responsabilità del medico per omicidio colposo, nonché sulla consulenza medico-legale disposta nel corso del giudizio civile. Dalle indagini era emerso che il medico aveva dimesso la paziente senza attendere il referto del radiologo, che evidenziava la necessità di ulteriori accertamenti, e senza disporre gli esami necessari a fronte dei sintomi presentati dalla paziente.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di concorso di colpa della paziente, la quale aveva lasciato l'ospedale prima di ricevere il referto, ritenendo che il medico non avesse adeguatamente informato la paziente della gravità della situazione e della necessità di ulteriori accertamenti.
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità, che include sia la prestazione medica principale sia una serie di obblighi accessori, tra cui la messa a disposizione del personale medico e delle attrezzature necessarie. La struttura, pertanto, risponde a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta.
In relazione alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di ### apportando i necessari correttivi in considerazione delle peculiarità del caso concreto, quali l'età degli attori, il fatto che nessuno di essi convivesse con la vittima e il decesso del padre della defunta in corso di causa.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, accogliendola solo parzialmente. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che, in caso di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita paritariamente tra struttura e sanitario, salvo che non si tratti di una condotta "inescusabilmente grave", del tutto imprevedibile e di "improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute". Nel caso di specie, non essendo stata provata tale eccezionalità, il Tribunale ha condannato il medico a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 50% di quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare ai familiari della paziente. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del patto di manleva in quanto indeterminato nell'oggetto, carente di causa e volto a trasferire sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte.
Il Tribunale ha accolto la domanda di garanzia svolta dal medico nei confronti della propria compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a tenerlo indenne dalle conseguenze negative della sentenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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