TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 9171/2022 del 21-11-2022
principi giuridici
Nel contratto di locazione operativa, l'esonero contrattuale del locatore da responsabilità per inadempimenti del fornitore, vizi del bene locato o difformità dello stesso rispetto alle certificazioni, esclude la nullità del contratto per tali ragioni.
L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, non prevede una condizione di validità del contratto, bensì un mero obbligo di comportamento per il concedente, consistente nell'accompagnare i beni con la relativa documentazione.
La violazione della direttiva macchine 2006/42/CE, rivolta unicamente ai fornitori/fabbricanti, non determina la nullità del contratto di locazione operativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Contratto di Locazione Operativa e Responsabilità per Inadempimento: Esclusione del Collegamento Negoziale con il Fornitore
La pronuncia in esame affronta un caso di inadempimento contrattuale relativo a un contratto di locazione operativa di un macchinario. La società attrice, concedente del bene, ha citato in giudizio la società conduttrice e i suoi soci, chiedendo il pagamento dei canoni di locazione non corrisposti. La società convenuta si è difesa eccependo vizi e difetti del macchinario, sostenendo la nullità del contratto per violazione di norme imperative in materia di sicurezza sul lavoro e mancanza di certificazioni.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dalla parte convenuta, condannandola al pagamento dei canoni scaduti e alla restituzione del bene. I giudici hanno fondato la decisione su diversi punti chiave. In primo luogo, hanno sottolineato che il giudizio concerne esclusivamente il rapporto di locazione operativa tra concedente e utilizzatore, escludendo la possibilità di estendere il thema decidendum al rapporto con il fornitore del bene, soggetto terzo rispetto al contratto.
Il Tribunale ha evidenziato che il contratto di locazione operativa, pur inserendosi in una complessa operazione economica, mantiene una causa autonoma e distinta rispetto ai rapporti tra le varie parti coinvolte. In particolare, è stato richiamato l'articolo del contratto che esonera il locatore da responsabilità per eventuali inadempimenti del fornitore, nonché per vizi del bene. Di conseguenza, le eccezioni relative ai vizi del macchinario non sono state ritenute rilevanti ai fini della decisione, potendo costituire motivo di contestazione solo nell'ambito del rapporto con il fornitore.
Inoltre, il Tribunale ha escluso la nullità del contratto per violazione dell'articolo del decreto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo applicabile al caso di specie il comma relativo alle locazioni finanziarie, che prevede un mero obbligo di comportamento per il concedente, senza incidere sulla validità del contratto. È stato evidenziato che la direttiva macchine è rivolta unicamente ai fornitori/fabbricanti.
Infine, il Tribunale ha accertato l'inadempimento della società conduttrice nel pagamento dei canoni, condannandola al pagamento dell'importo dovuto, comprensivo degli interessi di mora. Le domande riconvenzionali proposte dai convenuti sono state rigettate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.