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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 1529/2023 del 03-05-2023

principi giuridici

È valida la clausola del contratto individuale di lavoro che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro, a condizione che detta pattuizione rappresenti nel complesso una condizione migliorativa per il lavoratore.

La mera allegazione di una fattura non è sufficiente a dimostrare l'effettivo esborso di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, né l'imputabilità di tale voce di danno ad una condotta del lavoratore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità del Patto di Prolungamento del Preavviso e Rilevanza delle Allegazioni Probatorie nel Contenzioso Lavoristico


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia tra una società e un suo ex dipendente in merito a trattenute operate sulla busta paga di chiusura del rapporto di lavoro. La società ricorrente chiedeva la condanna del lavoratore al pagamento di somme trattenute a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e risarcimento danni.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della legittimità del patto di prolungamento del preavviso, stipulato tra le parti nel contratto di assunzione. Il giudice ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tale clausola è valida se prevista dal contratto collettivo e se il lavoratore riceve un compenso in denaro per il maggior termine di preavviso. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il patto era stato consensualmente concordato, non contrastava con il contratto collettivo applicato e prevedeva un "premio per l'impegno a un maggior preavviso" corrisposto mensilmente al lavoratore. Inoltre, il termine di preavviso di 90 giorni era il medesimo sia in caso di recesso del datore di lavoro che del dipendente, rappresentando una condizione migliorativa per quest'ultimo rispetto al termine di un mese previsto dal ###
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto legittima la trattenuta operata dalla società a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, in quanto il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni senza rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto.
Diversamente, il giudice ha respinto la pretesa creditoria della società relativa a somme richieste a titolo risarcitorio per spese sostenute per il reperimento dell'immobile preso in locazione dal convenuto, nonché per risarcimento danni spese di trasporto e corso di formazione. Il Tribunale ha evidenziato la mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'effettivo pagamento di tali somme da parte della società e, soprattutto, l'assenza di allegazioni in merito all'imputabilità di tali voci di danno a una condotta del lavoratore.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando il lavoratore al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente richiesta dalla società, tenuto conto delle trattenute ritenute illegittime. La decisione sottolinea l'importanza di una rigorosa allegazione probatoria a supporto delle pretese risarcitorie nel contenzioso lavoristico.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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