TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 2045/2023 del 26-07-2023
principi giuridici
La notifica degli avvisi di addebito effettuata a mezzo del servizio postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
L'istanza di rateazione del debito contributivo, proposta senza riserve dal contribuente, costituisce riconoscimento del debito stesso e comporta l'interruzione del termine di prescrizione, nonché la rinuncia a valersi della prescrizione già maturata e ad ogni altra eccezione.
L'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio specifico e attuale, nei casi tassativamente previsti dall'art. 12, co. 4-bis, D.P.R. 602/1973.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Intimazione di Pagamento: Onere della Prova e Riconoscimento del Debito
Il Tribunale di ### si è pronunciato in merito a un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento emessa dall'### delle ### e un avviso di addebito dell'### La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento notificata a un soggetto privato, relativa a contributi omessi per diverse annualità. L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito e negando di aver mai ricevuto la notifica originaria dei titoli.
Nel corso del giudizio, l'### ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di addebito, avvenuta tramite il servizio postale con raccomandata e avviso di ricevimento. Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tali casi, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori formalità.
Il giudice ha rilevato che il termine prescrizionale dei crediti era stato interrotto dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento, relativa agli stessi avvisi di addebito. Inoltre, è emerso che l'opponente aveva presentato una richiesta di accesso agli atti all'###, chiedendo l'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito, dimostrando di esserne a conoscenza.
Il Tribunale ha evidenziato che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo casi specifici non ricorrenti nel caso di specie. Infine, è stato accertato che l'opponente aveva presentato un'istanza di rateazione relativa agli avvisi di addebito. Il giudice ha affermato che la richiesta di rateazione, senza riserve, costituisce un riconoscimento del debito e una rinuncia a far valere la prescrizione già maturata o altre eccezioni.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. La sentenza ha ribadito l'importanza della prova della notifica degli atti di riscossione e ha sottolineato il valore del riconoscimento del debito da parte del contribuente, anche attraverso comportamenti concludenti come la richiesta di rateazione.
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