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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 3219/2023 del 17-10-2023

principi giuridici

Il demansionamento del lavoratore, accertato in giudizio, costituisce inadempimento datoriale idoneo a giustificare le dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.

Il demansionamento professionale del lavoratore, in violazione dell'art. 2103 c.c., costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, con conseguente diritto al risarcimento del danno, liquidabile anche in via equitativa.

In caso di clausola contrattuale che preveda un indennizzo in caso di licenziamento a seguito di change of control, le dimissioni del lavoratore, seppur determinate da inadempimento datoriale, non sono equiparabili al licenziamento ai fini dell'applicazione della clausola stessa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Demansionamento e Dimissioni: Quando la Riorganizzazione Aziendale Giustifica l'Abbandono del Lavoro


Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha affrontato una complessa vicenda di demansionamento a seguito di un cambio di proprietà aziendale, analizzando le conseguenze sul rapporto di lavoro e la legittimità delle dimissioni presentate dal dipendente.
Il caso ha origine dal ricorso di un dirigente, assunto come direttore commerciale, che lamentava una progressiva dequalificazione professionale a partire dal momento in cui la società datrice di lavoro era stata acquisita da un nuovo gruppo. Secondo il ricorrente, la riorganizzazione aziendale aveva comportato una drastica riduzione delle sue responsabilità, limitate al solo settore fotovoltaico, e la sua subordinazione a un collega di pari grado, con conseguente impossibilità di svolgere adeguatamente le mansioni per le quali era stato assunto. Il dirigente sosteneva che tale demansionamento aveva giustificato le sue dimissioni per giusta causa, chiedendo il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso, un risarcimento per il danno subito e il pagamento integrale di una quota variabile della retribuzione relativa a un anno precedente.
La società convenuta si difendeva, sostenendo che la redistribuzione delle competenze era stata una conseguenza necessaria del ridimensionamento di alcuni settori in perdita e che non si era verificata alcuna condotta demansionante. Contestava, inoltre, l'applicabilità di una clausola contrattuale che prevedeva un indennizzo in caso di licenziamento a seguito di cambio di proprietà, eccependo che nel caso di specie si trattava di dimissioni volontarie.
Il Tribunale, esaminando le prove testimoniali e documentali, ha accertato che effettivamente il dirigente aveva subito un significativo ridimensionamento delle proprie mansioni a seguito della riorganizzazione aziendale. I giudici hanno rilevato che, mentre in precedenza il ricorrente si occupava dell'intera area commerciale, comprensiva di diverse attribuzioni, dopo il cambio di proprietà era stato relegato al solo settore fotovoltaico, con una conseguente perdita di autonomia e di responsabilità. Tale dequalificazione, secondo il Tribunale, ha integrato una giusta causa di dimissioni, dando diritto al dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal demansionamento, quantificandolo in via equitativa tenendo conto della durata della dequalificazione, della perdita di opportunità professionali e del pregiudizio all'immagine professionale del dirigente.
È stata invece rigettata la domanda relativa all'integrazione della quota variabile della retribuzione, in quanto non erano stati forniti elementi sufficienti per accertare i criteri di attribuzione del bonus di produttività e la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Allo stesso modo, è stata respinta la richiesta di applicazione della clausola di garanzia contrattuale, ritenendo che la stessa si riferisse esclusivamente all'ipotesi di licenziamento e non alle dimissioni, pur se motivate da un inadempimento del datore di lavoro.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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