TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 3246/2023 del 20-04-2023
principi giuridici
Nella vendita di beni di consumo usati, la disciplina consumeristica si applica limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo.
In caso di difetto di conformità del bene venduto, il compratore è tenuto a consentire al venditore di provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione del bene, salvo che, in ragione delle circostanze concrete, ciò risulti eccessivamente oneroso o contrario al principio di buona fede.
La liquidazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese non comportano la rinuncia al credito qualora questo sia certo, liquido ed esigibile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi Occulti e Tutele del Consumatore nell'Acquisto di Imbarcazioni Usate
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha affrontato una controversia relativa all'acquisto di un'imbarcazione usata, ponendo l'accento sulla tutela del consumatore in caso di vizi occulti e difetti di conformità.
La vicenda ha origine dalla compravendita di un'imbarcazione usata tra un privato e una società. L'acquirente, dopo aver preso possesso dell'imbarcazione, riscontrava una serie di problemi, tra cui un difetto alla timoneria e, successivamente, un grave guasto al sistema di propulsione. L'acquirente si rivolgeva quindi al venditore per ottenere il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha rigettato le contestazioni relative alla prescrizione e alla decadenza dall'azione. Nel merito, il giudice ha accertato la sussistenza di vizi occulti all'imbarcazione già al momento della vendita, facendo leva sulla normativa a tutela del consumatore, in particolare il ### del Consumo.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell'acquirente al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del difetto alla timoneria, ritenendo che l'intervento fosse stato necessario e tempestivo. Tuttavia, il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento per il guasto al sistema di propulsione, ritenendo che l'acquirente non avesse agito secondo buona fede, avendo provveduto autonomamente alla riparazione senza aver preventivamente informato il venditore e consentito una verifica in contraddittorio delle condizioni dell'imbarcazione.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del venditore relativa al pagamento del saldo del prezzo dell'imbarcazione, precedentemente non corrisposto dall'acquirente. Il giudice ha quindi disposto la compensazione tra le reciproche posizioni di debito e credito, condannando l'acquirente al pagamento della differenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.