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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 3499/2023 del 02-05-2023

principi giuridici

In tema di fideiussione, l'accertamento di ### d'### contenuto nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, relativo allo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus, non è invocabile qualora l'impegno fideiussorio derivi da una fideiussione specifica (ordinaria) riferita ad un contratto di finanziamento esattamente individuato. In tale ipotesi, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, costituente presupposto indefettibile per la declaratoria di nullità della fideiussione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione Specifica e Antitrust: Esclusa la Nullità per Mancanza di Prova di Intesa Anticoncorrenziale


Una recente sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano ha affrontato la questione della validità di una fideiussione specifica alla luce della normativa antitrust, in particolare con riferimento al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento stipulato nel 2006 tra una banca e una società, garantito da una fideiussione rilasciata da alcuni soggetti terzi. Questi ultimi, in qualità di fideiussori, hanno successivamente promosso un'azione legale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della fideiussione, sostenendo che alcune clausole contenute nel contratto riproducevano lo schema standardizzato predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per le fideiussioni omnibus, schema che era stato oggetto di un provvedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia per contrasto con la normativa antitrust. Gli attori invocavano, in sostanza, la nullità derivata della fideiussione per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, che vieta le intese restrittive della concorrenza.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande degli attori. I giudici hanno rilevato che la fideiussione in questione non era una fideiussione omnibus, ma una fideiussione specifica, in quanto rilasciata a garanzia di un'obbligazione derivante da un contratto di finanziamento ben determinato. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non poteva trovare applicazione il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che si riferiva esclusivamente allo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, in assenza di una fideiussione omnibus, gravava sugli attori l'onere di provare l'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una persistente intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Tale prova, tuttavia, non era stata fornita dagli attori, che si erano limitati a invocare il provvedimento della Banca d'Italia senza dimostrare la perdurante esistenza di un comportamento collusivo.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che la fideiussione specifica non era affetta da nullità per violazione della normativa antitrust, rigettando anche la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, in quanto non supportata da alcuna allegazione o prova.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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