TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5010/2023 del 15-06-2023
principi giuridici
In materia di fideiussione omnibus, l'accertamento dell'intesa illecita da parte della ### d'### con il provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990, fermo restando che, in caso di azione stand alone, grava sull'attore l'onere di allegare e dimostrare la perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca di sottoscrizione del contratto, pur essendo tale onere probatorio attenuato in ragione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che la questione non sia stata oggetto di esame e decisione nel precedente grado di giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la complessa tematica della validità delle fideiussioni omnibus alla luce della normativa antitrust, in particolare con riferimento al provvedimento n. 55/2005 della ### d'### che aveva accertato la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti bancari in relazione a determinate clausole contrattuali standardizzate.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da due soggetti garanti, i quali chiedevano la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte a favore di una società, poi fallita, e la condanna della banca creditrice e della società cessionaria del credito al risarcimento dei danni derivanti, tra l'altro, da illegittime segnalazioni alla ### d'###
I garanti fondavano la loro pretesa sulla presunta nullità delle fideiussioni, in quanto ritenute attuative di una condotta illecita per violazione della normativa antitrust. Le convenute, la banca e la società cessionaria, si costituivano in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per contrarietà a giudicato, in quanto la banca aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti, decreto divenuto definitivo per mancata opposizione.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato, richiamando il principio secondo cui, in materia di nullità rilevabili d'ufficio, non possono maturare preclusioni o giudicati impliciti. In particolare, il giudice ha sottolineato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia.
Nel merito, il Tribunale ha però rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni. Pur riconoscendo che il provvedimento n. 55/2005 della ### d'### costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990, il giudice ha evidenziato che, nel caso di specie, non poteva presumersi una protrazione dell'intesa illecita accertata dalla ### d'### fino all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni, stante la distanza temporale tra i due momenti.
Il Tribunale ha qualificato l'azione promossa dai garanti come una "stand alone action", nella quale l'attore è gravato dell'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita. Tale onere, secondo il Tribunale, non era stato assolto dai garanti.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che i modelli di fideiussione utilizzati nel caso di specie non erano uniformi allo schema ### del 2003, in quanto non contenevano alcune clausole ritenute rilevanti dalla ### d'### per accertare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Tale circostanza, secondo il giudice, escludeva la persistenza, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, degli effetti dell'intesa illecita accertata dalla ### d'###
In definitiva, il Tribunale ha rigettato le domande dei garanti, ritenendo non provata la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Le spese di lite sono state poste a carico dei garanti, in quanto soccombenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.