TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5688/2023 del 07-07-2023
principi giuridici
Nei contratti di conto corrente bancario, l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., preclude la contestazione della conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano accrediti e addebiti, ma non impedisce di sollevare contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
In tema di contratti bancari, l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate dal correntista è soddisfatta con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie. Grava sul correntista l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata, prova che può essere fornita anche attraverso elementi rivelatori dell'esistenza di un affidamento, purché univoci e concludenti.
Nei contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente al 1° gennaio 2014, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., qualora non contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla sua applicazione, quali la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità dell'addebito e il tempo minimo di durata.
A seguito della modifica dell'art. 120, comma 2, TUB ad opera dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità), l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato a partire dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della citata legge, salvo espressa autorizzazione del correntista. Sugli interessi calcolati a partire da tale data non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Contratti Bancari: Nullità di Clausole e Rideterminazione del Saldo di Conto Corrente
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di conto corrente stipulato nel 2004 tra una società e un istituto bancario. La società attrice ha contestato la validità di diverse clausole contrattuali, tra cui quelle relative agli interessi debitori, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e competenze, nonché l'applicazione di interessi usurari e l'anatocismo. Di conseguenza, ha richiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La banca convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza, nonché la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme relative ad operazioni anteriori al 2009. Nel merito, ha contestato l'infondatezza delle doglianze relative all'usura e all'illegittimità della commissione di massimo scoperto, sostenendo che gli estratti conto regolarmente ricevuti non erano stati contestati dal correntista. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della società attrice al pagamento dello scoperto di conto corrente.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha esaminato le questioni sollevate dalle parti. In primo luogo, ha accolto l'eccezione di prescrizione per le operazioni anteriori al 2009, ritenendo che le rimesse effettuate sul conto corrente avessero natura solutoria e non ripristinatoria.
Con riferimento all'usura, il Tribunale ha respinto la doglianza, rilevando che non era stato dimostrato il superamento del tasso soglia nei periodi contestati.
Quanto all'anatocismo, il Tribunale ha accertato che, a partire dal 1° gennaio 2014, la capitalizzazione degli interessi non era più consentita, in assenza di una specifica autorizzazione del correntista. Di conseguenza, ha disposto l'eliminazione degli interessi anatocistici applicati successivamente a tale data.
Infine, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola contrattuale, in quanto indeterminata e priva degli elementi necessari alla sua applicazione. Pertanto, ha disposto l'espunzione degli addebiti relativi a tale commissione dal ricalcolo del rapporto di dare/avere.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente, accogliendo parzialmente le domande dell'attrice e condannando la società al pagamento della somma di ### oltre interessi legali, a titolo di scoperto di conto corrente. Le spese processuali sono state compensate per i due terzi, ponendo il restante terzo a carico della società attrice.
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