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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 5805/2023 del 10-07-2023

principi giuridici

Nel contratto di appalto "chiavi in mano", l'obbligazione di risultato in capo all'appaltatore consiste nella completa realizzazione di impianti funzionanti e conformi alla normativa vigente, incluse le autorizzazioni necessarie.

La speciale disciplina di cui all'art. 1667 c.c. in materia di vizi dell'opera appaltata si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata.

La mancata compilazione dei "libretti di impianto" da parte del manutentore di impianti termici costituisce grave inadempimento contrattuale, in quanto tali documenti sono deputati a garantire la sicurezza e la sostenibilità energetica dell'impianto e vanno esibiti in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si sia giovato, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente.

Le spese sostenute per le perizie tecniche necessarie all'accertamento degli inadempimenti contrattuali, in quanto accertamenti complessi resisi necessari per meglio delineare e sostenere le pretese risarcitorie, costituiscono danno emergente risarcibile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimenti Contrattuali Plurali e Risoluzione di Appalti e Manutenzioni nel Settore Energetico


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda contrattuale che ha visto contrapposte una società committente, operante nel settore della produzione di energia, e una società appaltatrice, incaricata della realizzazione e manutenzione di diversi impianti di cogenerazione e trigenerazione. La società committente ha adito il Tribunale lamentando una serie di inadempimenti da parte dell'appaltatrice, relativi sia alla realizzazione degli impianti, sia alla successiva manutenzione.
Nel dettaglio, la società committente aveva stipulato con l'appaltatrice distinti contratti di appalto e manutenzione per ciascuno degli impianti, destinati a servire diverse strutture, tra cui palestre, una residenza sanitaria assistenziale e uno stabilimento industriale. La società committente ha contestato la mancata o non corretta realizzazione degli impianti, nonché l'omessa o negligente manutenzione degli stessi, quantificando i danni subiti in una somma considerevole, comprensiva sia del danno emergente, sia del lucro cessante.
La società appaltatrice si è difesa eccependo, tra l'altro, la decadenza dalla denuncia dei vizi e la prescrizione delle relative azioni, nonché la carenza di legittimazione attiva della committente in relazione ad alcuni contratti, in quanto relativi ad impianti oggetto di leasing finanziario. In via riconvenzionale, l'appaltatrice ha richiesto il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze di una complessa consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la sussistenza di gravi e plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice, confermando che gli impianti commissionati non erano stati realizzati o completati in modo conforme alle pattuizioni contrattuali e alle normative di settore. In particolare, è emerso che molti impianti non erano stati collaudati, mancavano delle necessarie certificazioni di conformità e presentavano difetti costruttivi che ne compromettevano il funzionamento e la sicurezza.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti di appalto relativi agli impianti per i quali erano stati accertati i più gravi inadempimenti, nonché la risoluzione di tutti i contratti di manutenzione, stante la mancata esecuzione delle prestazioni pattuite. In accoglimento parziale delle domande risarcitorie della committente, il Tribunale ha condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni subiti, quantificati in una somma ingente, tenendo conto sia delle spese sostenute per il completamento o il ripristino degli impianti, sia del mancato guadagno derivante dalla mancata o non corretta messa in funzione degli stessi.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dall'appaltatrice, ritenendo infondata sia l'eccezione di decadenza e prescrizione, sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto il contratto di leasing finanziario prevedeva la facoltà per l'utilizzatore di agire direttamente nei confronti del fornitore per far valere le proprie ragioni. In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al pagamento di alcune somme a titolo di corrispettivo per le prestazioni di manutenzione effettivamente eseguite, ma ha compensato tali crediti con i maggiori importi dovuti a titolo di risarcimento danni.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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