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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 631/2023 del 24-04-2023

principi giuridici

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale, con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

In tema di notifica della cartella esattoriale, qualora l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., salvo che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il contribuente può contestare il diritto dell'Agente della ### a procedere all'esecuzione per fatti estintivi della pretesa sopravvenuti alla formazione del titolo con l'azione prevista dall'art 615 Cpc, ivi compresa la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

La richiesta di rateizzazione del debito, accolta dall'ente creditore, e i successivi pagamenti parziali costituiscono atti interruttivi della prescrizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione di Crediti Previdenziali: Analisi di un Caso Giudiziario


La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione di crediti previdenziali portati da una cartella di pagamento, la cui notifica è stata contestata, sebbene poi accertata, e successivamente oggetto di un'intimazione di pagamento impugnata. La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento notificata a un soggetto per una somma ingente derivante da omessi versamenti contributivi relativi all'annualità 2006, contestando la mancata notifica della cartella presupposta e sollevando eccezioni di decadenza e prescrizione.
Il Tribunale, dopo aver qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, ha preliminarmente accertato la corretta notifica della cartella di pagamento sulla base della documentazione prodotta dall'### delle ### e ### disattendendo le contestazioni generiche sollevate dal ricorrente in merito alla conformità delle copie prodotte. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in assenza di specifiche difformità contestate e a fronte di elementi presuntivi di regolarità della notifica, la copia della cartolina di ritorno può essere considerata valida.
Nonostante l'accertamento della notifica della cartella, il Tribunale ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, maturata successivamente alla notifica della cartella stessa. A tal proposito, il giudice ha evidenziato che, sebbene la cartella non opposta precluda contestazioni nel merito della pretesa contributiva, resta ammissibile l'opposizione all'esecuzione fondata su fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che, successivamente alla notifica della cartella, il soggetto aveva avanzato istanza di rateizzazione, poi accolta, e aveva effettuato alcuni pagamenti. Tuttavia, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini introdotto dalla normativa emergenziale e della valenza interruttiva della prescrizione dei pagamenti rateali, il giudice ha accertato che il termine quinquennale di prescrizione era comunque maturato tra l'ultimo pagamento effettuato e la successiva notifica dell'atto interruttivo.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i crediti previdenziali oggetto del giudizio, limitatamente al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento. In merito alle spese di lite, il giudice ha ritenuto equa la compensazione tra il ricorrente e l'###, mentre ha condannato l'### delle ### e ### alla rifusione delle spese legali in favore del ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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