TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 7112/2023 del 18-09-2023
principi giuridici
La redistribuzione del codice sorgente e del codice binario di un software rilasciato con licenza BSD, senza la riproduzione della nota di copyright, delle condizioni di licenza e delle limitazioni di responsabilità ivi previste, integra una violazione del diritto d'autore, rendendo inapplicabile la licenza che ne autorizzava l'uso, la diffusione, la modifica e l'elaborazione.
L'utilizzazione commerciale di versioni di software non rilasciate in modalità open source, acquisite in virtù di pregressi rapporti contrattuali che ne vietano la cessione a terzi, costituisce violazione del diritto d'autore.
La riproduzione pedissequa di manuali operativi, tabelle e data base di un software, anche nelle modalità grafiche, sotto un marchio diverso, integra un atto di concorrenza sleale per indebita appropriazione di contenuti e testi altrui, configurabile come illecito parassitario ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.
Il giudizio di confondibilità tra marchi analoghi, utilizzati per servizi identici o altamente affini, è positivo, integrando contraffazione ai sensi dell'art. 20, lett. b), c.p.i.
In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, il monopolio del titolare del marchio si estende all'uso del medesimo nome a dominio in altri ambiti, ai sensi dell'art. 22 c.p.i.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Software e Concorrenza: Limiti all'Utilizzo di Licenze Open Source e Contraffazione di Marchio
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di concorrenza sleale e violazione del diritto d'autore nel settore del software gestionale. La controversia trae origine dalla commercializzazione di un software da parte di alcune società, ritenuto derivato da un programma preesistente, denominato "### Open", sviluppato da una società attrice e dal suo legale rappresentante.
Le società attrici lamentavano che le convenute, dopo aver avuto accesso al codice sorgente e alle versioni più aggiornate del software "### Open" in virtù di pregressi rapporti contrattuali, avessero illecitamente utilizzato tali versioni per commercializzare un proprio prodotto, denominato "###", violando sia le norme sul diritto d'autore che i principi di correttezza professionale. In particolare, contestavano l'utilizzo del marchio "###", ritenuto confondibile con il proprio marchio "GO", la riproduzione di manuali e documentazione tecnica, nonché la violazione delle condizioni di licenza del software "### Open", rilasciato in modalità open source.
Il Tribunale, accogliendo le domande delle società attrici, ha innanzitutto ribadito che, sebbene il software "### Open" fosse rilasciato con licenza open source (BSD), ciò non autorizzava le convenute a redistribuire il codice sorgente e binario senza la nota di copyright, le condizioni di licenza e le limitazioni di responsabilità previste dalla licenza stessa. La mancata osservanza di tali condizioni, secondo il Tribunale, comporta la violazione del diritto d'autore sul software.
Inoltre, il Tribunale ha accertato che le versioni del software "###" commercializzate dalle convenute derivavano direttamente dalle versioni del software "### Open" non rilasciate in modalità open source, e per le quali sussisteva una specifica clausola contrattuale che ne vietava la cessione a terzi. Tale condotta è stata ritenuta lesiva dei diritti d'autore delle società attrici.
Con riferimento alla contraffazione del marchio, il Tribunale ha riconosciuto la validità del marchio "GO" delle attrici, anche in quanto marchio di fatto, e ha ritenuto che l'utilizzo del segno "###" da parte delle convenute fosse idoneo a ingenerare confusione nel pubblico, integrando una violazione del diritto di marchio.
Infine, il Tribunale ha ravvisato un'ipotesi di concorrenza sleale nella riproduzione pedissequa di manuali operativi, tabelle e database del software "### Open" da parte delle convenute, ritenendo tale condotta un'indebita appropriazione di contenuti altrui.
Alla luce di tali accertamenti, il Tribunale ha inibito alle convenute l'ulteriore utilizzazione e commercializzazione del software contraffatto, l'uso del marchio "###" e la riproduzione dei manuali, ordinando altresì il trasferimento del nome a dominio "www.ilgo.it" alle società attrici. La causa è stata poi rimessa in istruttoria per la quantificazione del danno risarcibile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.