TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 7751/2023 del 09-10-2023
principi giuridici
In materia di obbligazioni derivanti da contratto d'opera professionale, qualora la prestazione sia resa nei confronti di una persona fisica per interventi eseguiti presso la sua residenza privata, la competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, anche se, successivamente all'esecuzione dei lavori, l'immobile sia adibito ad attività commerciale.
L'emissione di un preventivo indirizzato ad una persona fisica, l'intestazione delle fatture alla stessa con indicazione del codice fiscale e l'applicazione dell'IVA al 22%, in assenza di partita IVA societaria o altri elementi identificativi di un'attività commerciale, costituiscono elementi indiziari rilevanti per qualificare il rapporto come intercorso tra professionista e consumatore, ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incompetenza Territoriale e Tutela del Consumatore nel Contratto d'Appalto: Una Recente Pronuncia del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano si è pronunciato in una controversia relativa a un contratto d'appalto, sollevando questioni di competenza territoriale e applicabilità della normativa a tutela del consumatore. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società operante nel settore dell'impiantistica nei confronti di due soggetti, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura e programmazione di un impianto elettrico e domotico.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Aosta, luogo di loro residenza. Nel merito, contestavano l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società, lamentando di aver subito danni e formulando domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, ha fondato la propria decisione sull'art. 18 del codice di procedura civile, che radica la competenza nel luogo di residenza o domicilio del convenuto. Nel caso di specie, i soggetti ingiunti risiedevano in un comune della Valle d'Aosta.
Il giudice ha inoltre richiamato l'art. 66 bis del Codice del Consumo, che prevede la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Tale norma è stata ritenuta applicabile in quanto l'attività professionale della società si era concretizzata nella realizzazione di un impianto presso l'abitazione privata dei soggetti, i quali, solo successivamente, avevano adibito l'immobile ad attività commerciale.
Il Tribunale ha sottolineato che il preventivo era indirizzato a una persona fisica, senza alcun riferimento a una società o partita IVA. Anche le fatture, pur emesse successivamente all'avvio dell'attività commerciale, erano intestate a persona fisica e recavano il relativo codice fiscale. L'applicazione dell'IVA al 22%, anziché al 10%, ha ulteriormente corroborato la tesi della prestazione di servizi resa a un consumatore finale.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto tra le parti fosse riconducibile alle disposizioni del Codice del Consumo, con conseguente applicazione del foro inderogabile del consumatore. Pertanto, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.