blog dirittopratico

3.893.224
documenti generati

v5.874
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 7751/2023 del 09-10-2023

principi giuridici

In materia di obbligazioni derivanti da contratto d'opera professionale, qualora la prestazione sia resa nei confronti di una persona fisica per interventi eseguiti presso la sua residenza privata, la competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, anche se, successivamente all'esecuzione dei lavori, l'immobile sia adibito ad attività commerciale.

L'emissione di un preventivo indirizzato ad una persona fisica, l'intestazione delle fatture alla stessa con indicazione del codice fiscale e l'applicazione dell'IVA al 22%, in assenza di partita IVA societaria o altri elementi identificativi di un'attività commerciale, costituiscono elementi indiziari rilevanti per qualificare il rapporto come intercorso tra professionista e consumatore, ai fini della determinazione della competenza territoriale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incompetenza Territoriale e Tutela del Consumatore nel Contratto d'Appalto: Una Recente Pronuncia del Tribunale di Milano


Il Tribunale di Milano si è pronunciato in una controversia relativa a un contratto d'appalto, sollevando questioni di competenza territoriale e applicabilità della normativa a tutela del consumatore. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società operante nel settore dell'impiantistica nei confronti di due soggetti, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura e programmazione di un impianto elettrico e domotico.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Aosta, luogo di loro residenza. Nel merito, contestavano l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società, lamentando di aver subito danni e formulando domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, ha fondato la propria decisione sull'art. 18 del codice di procedura civile, che radica la competenza nel luogo di residenza o domicilio del convenuto. Nel caso di specie, i soggetti ingiunti risiedevano in un comune della Valle d'Aosta.
Il giudice ha inoltre richiamato l'art. 66 bis del Codice del Consumo, che prevede la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Tale norma è stata ritenuta applicabile in quanto l'attività professionale della società si era concretizzata nella realizzazione di un impianto presso l'abitazione privata dei soggetti, i quali, solo successivamente, avevano adibito l'immobile ad attività commerciale.
Il Tribunale ha sottolineato che il preventivo era indirizzato a una persona fisica, senza alcun riferimento a una società o partita IVA. Anche le fatture, pur emesse successivamente all'avvio dell'attività commerciale, erano intestate a persona fisica e recavano il relativo codice fiscale. L'applicazione dell'IVA al 22%, anziché al 10%, ha ulteriormente corroborato la tesi della prestazione di servizi resa a un consumatore finale.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto tra le parti fosse riconducibile alle disposizioni del Codice del Consumo, con conseguente applicazione del foro inderogabile del consumatore. Pertanto, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opposta al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25637 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 31 maggio 2026 (IUG:0N-365B6B) - 1196 utenti online