blog dirittopratico

3.924.524
documenti generati

v5.881
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 8156/2023 del 19-10-2023

principi giuridici

In tema di cessione del credito, la garanzia ex art. 1266 c.c. relativa all'esistenza del credito al tempo della cessione è derogabile pattiziamente, potendo le parti prevedere una durata massima della stessa.

La responsabilità del cedente per la mancanza o l'inesistenza delle garanzie ipotecarie promesse non configura un inadempimento di un obbligo di prestazione ex art. 1218 c.c., ma una garanzia in senso stretto, suscettibile di essere circoscritta temporalmente per accordo delle parti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cessione di Credito e Garanzie: Limiti Temporali all'Esercizio dei Diritti del Cessionario


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa a una cessione di crediti in blocco, in cui la società attrice, cessionaria, lamentava la mancanza di garanzie reali promesse dalla cedente, una banca, su un credito specifico. In particolare, le garanzie ipotecarie si sarebbero rivelate inesistenti, poiché gravanti su beni demaniali, e quindi non suscettibili di ipoteca. La cessionaria chiedeva pertanto il risarcimento del danno, invocando sia la garanzia per l'esistenza del credito ex art. 1266 c.c., sia la responsabilità per inadempimento derivante dalla diminuzione del valore di circolazione del credito.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, focalizzandosi sulla clausola contrattuale che limitava temporalmente la garanzia prestata dalla cedente. La società cessionaria aveva fatto valere le proprie pretese oltre il termine di 24 mesi dalla data della cessione, termine previsto nel contratto per le garanzie accordate.
Il giudice ha ritenuto che la garanzia ex art. 1266 c.c. fosse derogabile e che le parti potessero validamente prevedere una durata massima per la stessa. La tesi della cessionaria, secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla scoperta dei vizi, è stata respinta in quanto avrebbe comportato una sostanziale indeterminatezza del periodo di garanzia, vanificando la previsione di un termine.
Il Tribunale ha escluso anche la configurabilità di una responsabilità ex art. 1218 c.c., osservando che la garanzia ipotecaria, per sua natura, non implica un obbligo di condotta, ma piuttosto una situazione di "soggezione" del venditore, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite. Pertanto, la garanzia poteva essere circoscritta temporalmente, come nel caso di specie. Infine, è stata esclusa anche una responsabilità di tipo aquiliano, in quanto la vicenda traeva origine da un rapporto puramente contrattuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25986 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.156 secondi in data 24 giugno 2026 (IUG:IH-A91337) - 1469 utenti online