TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 8156/2023 del 19-10-2023
principi giuridici
In tema di cessione del credito, la garanzia ex art. 1266 c.c. relativa all'esistenza del credito al tempo della cessione è derogabile pattiziamente, potendo le parti prevedere una durata massima della stessa.
La responsabilità del cedente per la mancanza o l'inesistenza delle garanzie ipotecarie promesse non configura un inadempimento di un obbligo di prestazione ex art. 1218 c.c., ma una garanzia in senso stretto, suscettibile di essere circoscritta temporalmente per accordo delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Cessione di Credito e Garanzie: Limiti Temporali all'Esercizio dei Diritti del Cessionario
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa a una cessione di crediti in blocco, in cui la società attrice, cessionaria, lamentava la mancanza di garanzie reali promesse dalla cedente, una banca, su un credito specifico. In particolare, le garanzie ipotecarie si sarebbero rivelate inesistenti, poiché gravanti su beni demaniali, e quindi non suscettibili di ipoteca. La cessionaria chiedeva pertanto il risarcimento del danno, invocando sia la garanzia per l'esistenza del credito ex art. 1266 c.c., sia la responsabilità per inadempimento derivante dalla diminuzione del valore di circolazione del credito.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, focalizzandosi sulla clausola contrattuale che limitava temporalmente la garanzia prestata dalla cedente. La società cessionaria aveva fatto valere le proprie pretese oltre il termine di 24 mesi dalla data della cessione, termine previsto nel contratto per le garanzie accordate.
Il giudice ha ritenuto che la garanzia ex art. 1266 c.c. fosse derogabile e che le parti potessero validamente prevedere una durata massima per la stessa. La tesi della cessionaria, secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla scoperta dei vizi, è stata respinta in quanto avrebbe comportato una sostanziale indeterminatezza del periodo di garanzia, vanificando la previsione di un termine.
Il Tribunale ha escluso anche la configurabilità di una responsabilità ex art. 1218 c.c., osservando che la garanzia ipotecaria, per sua natura, non implica un obbligo di condotta, ma piuttosto una situazione di "soggezione" del venditore, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite. Pertanto, la garanzia poteva essere circoscritta temporalmente, come nel caso di specie. Infine, è stata esclusa anche una responsabilità di tipo aquiliano, in quanto la vicenda traeva origine da un rapporto puramente contrattuale.
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