TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 3800/2024 del 04-04-2024
principi giuridici
Il conduttore è tenuto a risarcire il locatore per i danni all'immobile locato eccedenti il normale deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, qualora tali danni siano accertati mediante verbale di riconsegna sottoscritto senza riserve, documentazione fotografica e mancata contestazione da parte del conduttore, anche in sede di interrogatorio formale.
Il danno da mancato guadagno derivante dall'indisponibilità dell'immobile locato per il tempo necessario alle riparazioni a seguito di danni imputabili al conduttore, è risarcibile e può essere determinato in via equitativa, parametrandolo al canone di locazione per il periodo di indisponibilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconsegna dell'Immobile Locato: Danni Oltre la Normale Usura e Risarcimento al Locatore
La pronuncia del Tribunale di Milano affronta una controversia relativa al risarcimento danni conseguenti alla riconsegna di un immobile locato in condizioni diverse da quelle iniziali, eccedenti la normale usura.
Nel caso specifico, il locatore ha agito in giudizio nei confronti del conduttore, rimasto contumace, lamentando che l'immobile, ad uso abitativo, era stato restituito con danni significativi rispetto allo stato in cui si trovava all'inizio della locazione. Il locatore ha quindi richiesto il risarcimento sia per il danno emergente, quantificato nelle spese necessarie per il ripristino dell'immobile, sia per il lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile durante il periodo necessario per le riparazioni.
Il Tribunale, valutando le prove documentali prodotte dal locatore, tra cui il contratto di locazione, il verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto dal conduttore senza riserve, fotografie comparative dello stato dell'immobile all'inizio e alla fine della locazione, nonché le fatture relative alle riparazioni, ha accolto integralmente le richieste del locatore.
Il giudice ha evidenziato come, in base al contratto di locazione, l'immobile e gli arredi si trovassero in perfetto stato di conservazione all'inizio del rapporto locativo. I danni riscontrati alla riconsegna, come emerso dalla documentazione fotografica, eccedevano la normale vetustà e dovevano pertanto essere imputati al conduttore. La mancata comparizione del conduttore all'interrogatorio formale ha rafforzato ulteriormente la posizione del locatore, consentendo di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il Tribunale ha quindi condannato il conduttore al pagamento, in favore del locatore, di una somma complessiva a titolo di risarcimento del danno emergente, corrispondente alle spese sostenute per il ripristino dell'immobile, e di lucro cessante, quantificato in due mensilità di canone di locazione, ritenendo congruo tale periodo per l'esecuzione dei lavori di riparazione e la rimessa sul mercato dell'immobile. Oltre al risarcimento, il conduttore è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute dal locatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.