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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 4493/2024 del 15-10-2024

principi giuridici

Il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consistente nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spetta anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno.

L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, coincidente con la data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Carta Docente: Estensione del Beneficio ai Docenti Precari in Conformità al Diritto Europeo


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio della Carta Docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, anche ai docenti precari. La vicenda trae origine dal ricorso di una docente che, avendo prestato servizio con contratti a tempo determinato presso diverse scuole statali negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, si è vista negare l'accesso alla Carta Docente, riservata dalla normativa interna ai soli docenti di ruolo.
Il Tribunale, nel valutare il caso, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), che ha dichiarato incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro ### ### e CEEP sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato. La Corte Europea ha evidenziato come la formazione dei docenti sia obbligatoria, permanente e strutturale, e che i docenti a tempo determinato svolgono le medesime funzioni e possiedono le stesse competenze professionali dei docenti a tempo indeterminato. Pertanto, la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può giustificare una disparità di trattamento nell'accesso al beneficio della Carta Docente.
Il Tribunale ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che ha censurato l'esclusione dei docenti precari dal beneficio in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come sia necessario garantire la formazione di tutto il personale docente, al fine di assicurare la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
In linea con tali orientamenti giurisprudenziali, il Tribunale ha accolto il ricorso della docente, riconoscendo il suo diritto ad usufruire della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e condannando il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente la Carta Docente (o altro strumento equipollente) per un importo complessivo di ### 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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