TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 4994/2024 del 12-11-2024
principi giuridici
Il docente a tempo determinato che non abbia fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il termine di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non provi che il diritto alle ferie è stato perso per mancato godimento nonostante l'invito ad usufruirne, formulato in modo accurato e tempestivo, con avviso della perdita in caso contrario.
L'assenza di specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse non preclude la loro monetizzazione alla cessazione del rapporto, ove ricorrano i presupposti per la monetizzazione delle ferie, in ragione della sostanziale assimilabilità delle festività soppresse alle ferie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indennità Sostitutiva per Ferie Non Godute: Onere della Prova a Carico del Datore di Lavoro
La recente pronuncia del Tribunale di ### affronta la questione del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte di un docente a tempo determinato, esaminando le condizioni necessarie per la sua maturazione e le responsabilità del datore di lavoro in merito.
Nel caso specifico, il docente aveva prestato servizio presso un istituto scolastico con contratti a termine, maturando giorni di ferie che, a suo dire, non erano stati interamente fruiti. La domanda giudiziale mirava ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per tali ferie non godute, contestando la mancata informazione e l'assenza di un formale invito a fruire delle ferie da parte dell'amministrazione scolastica.
Il Ministero dell'### e del ### si è costituito in giudizio contestando la pretesa, eccependo che il calcolo dei giorni di ferie non godute non teneva conto dei periodi di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto usufruire delle ferie.
Il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha ribadito che il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruirne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario. In sostanza, l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il Ministero non aveva fornito la prova di aver invitato il docente a fruire delle ferie, né di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione. Di conseguenza, ha accolto la domanda del docente, condannando il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è decennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.