TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 9072/2024 del 17-10-2024
principi giuridici
In materia di locazione, il mancato pagamento, anche parziale, del canone locativo nei termini convenuti, espressamente indicato come causa di risoluzione nel contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., determina la risoluzione di diritto del contratto stesso, qualora il locatore dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
In caso di risoluzione di diritto del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, quest'ultimo è tenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione del Contratto di Locazione per Morosità e Clausola Risolutiva Espressa: Analisi di una Sentenza
Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito a una controversia locatizia, originata dal mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore. La vicenda trae origine da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel 2013. La parte locatrice ha adito le vie legali, invocando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, consistente nel mancato versamento dei canoni di locazione a partire dal mese di agosto 2018, per un ammontare complessivo di ### 16.952,15.
La parte conduttrice, pur non opponendosi alla convalida dello sfratto, ha motivato il proprio inadempimento con le precarie condizioni economiche, derivanti da debiti contratti dal suo ex-convivente a sua insaputa. Ha inoltre richiesto la concessione del termine massimo per il rilascio dell'immobile, al fine di poter presentare istanza per l'assegnazione di un alloggio popolare.
Il Tribunale, valutate le circostanze, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto presentata dalla parte locatrice. La decisione si fonda sull'art. 1456 del Codice Civile, relativo alla clausola risolutiva espressa, presente nel contratto di locazione. Tale clausola prevedeva la risoluzione automatica del contratto in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una sola rata del canone, decorsi otto giorni dalla scadenza pattuita.
Il giudice ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'operatività della clausola risolutiva espressa: l'esplicita menzione nel contratto dell'obbligazione di pagamento del canone, il verificarsi dell'inadempimento da parte del conduttore e la dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, manifestata con l'atto introduttivo del giudizio.
Pur riconoscendo le difficoltà economiche del conduttore, il Tribunale ha sottolineato la gravità e la persistenza della morosità, che si è ulteriormente aggravata nel corso del giudizio, senza che siano stati effettuati pagamenti. Di conseguenza, è stata dichiarata la risoluzione del contratto a partire dalla data di notifica del ricorso introduttivo, con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali. È stato fissato un termine per l'esecuzione del rilascio. Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.