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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 1849/2025 del 16-04-2025

principi giuridici

Il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone, nell'interpretazione dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, di riconoscere la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, senza distinzioni fondate sulle diverse tipologie di supplenze, limitando il richiamo alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del trattamento accessorio.

La corresponsione della retribuzione professionale docenti non è dovuta per i giorni di assenza del supplente breve e saltuario per malattia o permesso non retribuito, in applicazione dell'art. 71, commi 1 e 6, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ai Supplenti Temporanei: Un'Analisi Giuridica


La recente sentenza del Tribunale di ### affronta la questione del diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i docenti supplenti temporanei. La controversia nasce dal ricorso presentato da una docente che, avendo svolto supplenze brevi e saltuarie nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, lamentava la mancata erogazione della RPD, emolumento riconosciuto invece ai docenti di ruolo e a quelli con contratti a termine di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente sosteneva che tale disparità di trattamento fosse discriminatoria, in violazione dei principi nazionali e comunitari. Il Ministero convenuto contestava la pretesa, eccependo l'erroneità dei conteggi e l'inclusione di giorni di malattia o permesso non retribuito.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia e, in particolare, l'articolata motivazione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale. I giudici hanno evidenziato come la RPD, introdotta per valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico, debba essere considerata una "condizione di impiego" ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale clausola vieta qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Il Tribunale ha sottolineato che le mansioni svolte dai supplenti temporanei sono identiche a quelle dei docenti di ruolo e a termine, senza che sussistano "ragioni oggettive" che giustifichino la mancata corresponsione della RPD. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può essere considerata una ragione sufficiente per negare tale emolumento, in quanto ciò svuoterebbe di significato gli obiettivi della direttiva europea.
Pertanto, il Tribunale ha condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente la somma di ###,###, calcolata tenendo conto dei giorni effettivamente lavorati e detraendo i periodi di malattia o permesso non retribuito, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero è stato altresì condannato alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al rimborso delle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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