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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 256/2025 del 22-01-2025

principi giuridici

Il personale docente non di ruolo, destinatario di incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso.

Ai docenti non di ruolo, destinatari di incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Carta Docente Estesa ai Docenti Precari: Un'Aspirazione Trasformata in Diritto


Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio economico della "Carta Docente" anche ai docenti non di ruolo, in linea con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una docente precaria che, avendo prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, si è vista negare il diritto alla fruizione della Carta Docente, un beneficio economico di 500 euro annui destinato all'aggiornamento professionale dei docenti di ruolo. La ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento, considerando che svolgeva le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato.
Il Tribunale, in assenza di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, ha accolto il ricorso, fondando la propria decisione su una consolidata giurisprudenza europea e nazionale. In particolare, è stata richiamata un'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato. La Corte ha evidenziato come la formazione dei docenti sia un obbligo permanente e strutturale, e che non vi siano ragioni oggettive per giustificare una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e indeterminato, considerato che entrambi svolgono le medesime mansioni e necessitano di aggiornamento professionale.
Il Tribunale ha inoltre richiamato una sentenza del Consiglio di Stato, che ha giudicato irragionevole e contraria ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione l'esclusione dei docenti a termine dal beneficio della Carta Docente. Il giudice amministrativo ha sottolineato che la pubblica amministrazione, nel momento in cui si avvale di personale docente non di ruolo, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici in questione, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione della docente la carta o altro strumento equipollente, affinché possa fruirne nel rispetto dei vincoli di legge. Il Tribunale ha precisato che la condanna non può consistere in un mero pagamento dell'importo corrispondente, in quanto ciò priverebbe il beneficio della sua specifica finalità di sostegno alla formazione professionale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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