TRIBUNALE DI MODENA
Sentenza n. 222/2022 del 25-02-2022
principi giuridici
Nell'azione di regolamento di confini, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, volta ad eliminare l'incertezza soggettiva sul confine, è ammissibile qualora l'incertezza allegata sia di tipo unicamente soggettivo e compatibile con l'esclusività del possesso dell'area prossima alla recinzione.
Ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Confine e Usucapione: Prevale il Confine di Fatto sull'Allineamento Catastale
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa all'accertamento dei confini tra due proprietà limitrofe site nel Comune di ###. La vicenda trae origine da una disputa tra i proprietari dei fondi confinanti in merito alla corretta delimitazione delle rispettive aree. Gli attori, proprietari di un fabbricato e terreni, avevano citato in giudizio i convenuti, proprietari di fondi adiacenti, chiedendo al Tribunale di stabilire giudizialmente il confine tra le proprietà, ritenendo che questi ultimi avessero occupato una porzione di terreno di loro spettanza. I convenuti, contestando l'incertezza del confine, avevano eccepito l'intervenuta usucapione della porzione di terreno in contestazione, sostenendo che il confine fosse da tempo immemore delineato da elementi naturali e manufatti, quali alberature, un muro a secco e una siepe.
Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile l'azione di regolamento di confini promossa dagli attori, sussistendo una situazione di incertezza soggettiva, derivante dalla contestazione del confine apparente. Successivamente, il giudice ha esaminato l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, qualificandola come eccezione riconvenzionale, volta ad eliminare l'incertezza sulla posizione del confine.
L'istruttoria ha evidenziato una discordanza tra il confine catastale e il confine di fatto, quest'ultimo delineato dagli elementi naturali e manufatti indicati dai convenuti. Le testimonianze raccolte hanno confermato che i convenuti e i loro danti causa avevano posseduto in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, per oltre vent'anni, il terreno fino al confine rappresentato da tali elementi.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in assenza di elementi idonei ad interrompere il possesso, si fossero realizzati i presupposti per l'acquisto per usucapione della porzione di terreno in contestazione. Di conseguenza, il giudice ha accertato che il confine tra le proprietà coincideva con il confine di fatto esistente, così come rappresentato nella planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di apposizione di termini, ritenendo superflua l'apposizione di ulteriori segni esteriori, essendo il confine già delimitato da elementi naturali e manufatti. È stata altresì respinta la domanda di rilascio, non essendo emersa alcuna usurpazione di terreno da parte dei convenuti. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori, risultati soccombenti.
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