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TRIBUNALE DI MODENA

Sentenza n. 235/2022 del 31-05-2022

principi giuridici

In materia di intervento del ### di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 e all'art. 1 del d.lgs. n. 80/1992, al fine di garantire effettività di tutela al diritto di credito del lavoratore, deve procedersi alla disapplicazione della norma di cui alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, qualora l'interpretazione letterale di tale disposizione si ponga in contrasto con la finalità perseguita dalla normativa comunitaria di cui alla direttiva 80/987/###, che è quella di fornire una tutela piena e incondizionata ai crediti retributivi maturati nei confronti del datore di lavoro insolvente, e ricondursi il caso di specie alla lettera a) della medesima disposizione, individuando il parametro temporale di riferimento nella data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela dei Crediti Retributivi e Fondo di Garanzia: Prevale l'Interpretazione Comunitaria


La pronuncia in esame affronta la questione della tutela dei crediti retributivi dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, con particolare riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall'###.
Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore, dipendente di una società successivamente dichiarata insolvente, che chiedeva all'### il pagamento di una mensilità retributiva non corrisposta, ammessa al passivo della procedura concorsuale. L'### aveva respinto la richiesta, motivando che il periodo retributivo in questione non rientrava nei tre mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, limite temporale previsto dalla normativa interna per l'intervento del Fondo di Garanzia per crediti diversi dal T.F.R..
Il giudice adito ha accolto il ricorso del lavoratore, condannando l'### al pagamento della somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione. La decisione si fonda su una interpretazione della normativa nazionale in linea con i principi del diritto comunitario, in particolare con la direttiva ###/987/CEE, che mira a garantire una tutela piena ed incondizionata dei crediti retributivi dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il giudice ha rilevato che l'interpretazione restrittiva fornita dall'### si pone in contrasto con la finalità della direttiva comunitaria, che è quella di assicurare una protezione minima ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, mediante il pagamento dei diritti retributivi non corrisposti. In applicazione del principio del primato del diritto comunitario, il giudice ha disapplicato la norma interna che limitava l'intervento del Fondo di Garanzia ai soli crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ritenendo che il parametro temporale di riferimento dovesse essere individuato nella data della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro.
Pertanto, poiché la retribuzione rivendicata dal lavoratore si riferiva ad un periodo ricompreso nei dodici mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza, il giudice ha ritenuto sussistente il diritto del lavoratore ad ottenere la prestazione del Fondo di Garanzia. Infine, il Tribunale ha condannato l'### al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
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testo integrale


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