TRIBUNALE DI MODENA
Sentenza n. 896/2022 del 11-07-2022
principi giuridici
La notificazione dell'atto di precetto prima della scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 1997, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, determina la nullità del precetto stesso per insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Le ### rientrano nell'ambito della ### nella sua massima estensione, come individuato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e sono soggette alla disciplina di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in legge n. 30 del 1997, in quanto enti pubblici non economici.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione all'Esecuzione Promossa da Ente Pubblico: Rilevanza del Termine Dilatorio Ex Art. 14 D.L. 669/1996
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a precetto promossa da un'azienda sanitaria locale avverso un atto di precetto notificatole da un creditore in forza di una sentenza esecutiva. L'azienda sanitaria, in sintesi, contestava la legittimità del precetto, eccependo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, termine concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per completare le procedure di pagamento conseguenti a provvedimenti giurisdizionali.
Il Tribunale, investito della questione, ha accolto l'opposizione, qualificandola come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il giudice ha fondato la propria decisione sulla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 comporta la nullità del precetto, in quanto l'intimazione di pagamento avviene in un momento in cui l'amministrazione non è ancora tenuta ad adempiere.
Il Tribunale ha riconosciuto che una parte della giurisprudenza di merito, valorizzando il quadro normativo di riferimento e alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, ritiene le aziende sanitarie locali enti pubblici economici, escludendo l'applicazione del termine dilatorio. Tuttavia, il giudice ha aderito all'orientamento più recente della Cassazione, secondo cui le aziende sanitarie locali, pur ispirando la loro attività a criteri economici, rimangono enti pubblici non economici, in quanto la responsabilità ultima della finanza pubblica è fatta salva. Inoltre, le aziende sanitarie locali rientrano nell'ambito della pubblica amministrazione, come individuato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Il Tribunale ha sottolineato che l'art. 14 del D.L. 669/1996 si inserisce in un sottosistema, quello dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, che ha conosciuto uno proprio ed autonomo sviluppo nel corso degli ultimi trent'anni. L'applicazione del regime di responsabilità peculiare e la contestuale concessione dello spatium deliberandi di 120 giorni si giustificano per la destinazione di risorse pubbliche al ripiano delle passività e per la centrale rilevanza del perseguimento delle finalità pubblicistiche istituzionali.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato la nullità del precetto opposto, riconoscendo l'insussistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva nei confronti dell'azienda sanitaria locale, in violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
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