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TRIBUNALE DI MODENA

Sentenza n. 152/2025 del 04-02-2025

principi giuridici

La mancata comunicazione a tutti i comproprietari dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale determina l'annullabilità della deliberazione assunta.

Il condomino che, a causa dell'omessa comunicazione dei dati dell'anagrafe condominiale da parte dell'amministratore, sia costretto ad avviare una procedura di mediazione, ha diritto al risarcimento del danno emergente costituito dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione.

È inammissibile la domanda volta ad ottenere un ordine giudiziale di convocazione dell'assemblea condominiale, dovendo il condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, agire ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c..

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo comporta la condanna della parte inadempiente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Annullamento di Delibera Condominiale per Omessa Convocazione e Risarcimento Danni


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso presentato da una condomina avverso una delibera assembleare di un condominio. La ricorrente lamentava la mancata ricezione dell'avviso di convocazione all'assemblea condominiale, chiedendo l'annullamento della delibera e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa delle spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale e per le procedure di mediazione attivate. Il condominio convenuto è rimasto contumace nel giudizio.
Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento della delibera condominiale, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata convocazione della condomina all'assemblea. Il giudice ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui ogni condomino ha il diritto di partecipare all'assemblea e deve essere messo in condizione di farlo, con la conseguente necessità di ricevere l'avviso di convocazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione a uno dei condomini comporta l'annullabilità della delibera.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di risarcimento del danno emergente, riconoscendo alla ricorrente il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale e le procedure di mediazione avviate a seguito del comportamento omissivo dell'amministratore condominiale. La liquidazione del danno è stata effettuata sulla base delle tariffe forensi, tenendo conto del valore delle controversie e delle attività effettivamente prestate.
È stata invece ritenuta inammissibile la domanda volta ad ottenere un ordine del giudice al condominio di convocare una nuova assemblea straordinaria con il medesimo ordine del giorno della delibera annullata, in quanto la ricorrente, in caso di inerzia dell'amministratore, avrebbe dovuto agire con gli strumenti previsti dalla legge.
Infine, il Tribunale ha condannato il condominio convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza addurre alcun giustificato motivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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