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TRIBUNALE DI MONZA

Sentenza n. 2051/2019 del 30-09-2019

principi giuridici

La promessa di matrimonio, formalizzata con la richiesta di pubblicazioni matrimoniali, ingenera un affidamento tutelabile, fondando, in caso di recesso ingiustificato, un'obbligazione ex lege di rimborso delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte in vista delle nozze, con esclusione dei danni non patrimoniali.

Il rifiuto di contrarre matrimonio manifestato da uno dei promittenti il giorno stesso della celebrazione, senza che sussistano giustificati motivi, integra una violazione dell'affidamento ingenerato nell'altro promittente, rendendo il recedente responsabile ai sensi dell'art. 81 c.c.

Nell'ambito delle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, ai sensi dell'art. 81 c.c., rientrano esclusivamente quelle strettamente connesse alla celebrazione della cerimonia nuziale e quelle assunte in vista dell'instauranda comunione morale e materiale dei coniugi, con esclusione di quelle relative al periodo di convivenza prematrimoniale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Promessa di Matrimonio: Profili Risarcitori e Giustificati Motivi di Recesso


La pronuncia in commento affronta la delicata questione della rottura della promessa di matrimonio e le conseguenti implicazioni risarcitorie, analizzando i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata da una delle parti.
Nel caso di specie, una donna aveva citato in giudizio il suo ex promesso sposo, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata celebrazione del matrimonio. La donna aveva sostenuto di aver subito un danno a seguito del comportamento dell'uomo, che si era rifiutato di presentarsi il giorno delle nozze, senza fornire alcuna spiegazione. L'uomo si era costituito in giudizio contestando le pretese della donna e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme versate in vista del matrimonio e di alcuni beni personali rimasti in possesso della ex promessa sposa.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali e testimoniali, ha ritenuto che l'uomo non avesse fornito un giustificato motivo per il suo rifiuto di contrarre matrimonio. I giudici hanno sottolineato che l'uomo aveva atteso il giorno stesso della celebrazione per comunicare la sua decisione, senza aver manifestato in precedenza alcuna intenzione di rompere il fidanzamento. Il Tribunale ha quindi concluso che l'uomo si era reso responsabile della rottura della promessa di matrimonio e, di conseguenza, era tenuto a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla donna.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che il risarcimento doveva essere limitato alle spese sostenute dalla donna in vista del matrimonio, escludendo i danni non patrimoniali, come quelli alla salute o alle relazioni sociali. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata in materia, secondo cui la promessa di matrimonio non crea un vincolo giuridico tra le parti e che la libertà di contrarre o non contrarre matrimonio deve essere tutelata fino all'ultimo momento. Di conseguenza, il risarcimento deve essere limitato alle spese e alle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, escludendo i danni morali o psicologici.
Il Tribunale ha quindi condannato l'uomo a risarcire alla donna le spese sostenute per l'organizzazione del matrimonio, quali l'affitto della location, le partecipazioni, le bomboniere, l'acquisto degli abiti e il costo del pranzo nuziale. Allo stesso tempo, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dell'uomo, condannando la donna a restituire le somme versate dal promesso sposo sul suo conto corrente in vista del matrimonio. Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'esito della causa e della parziale reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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