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TRIBUNALE DI MONZA

Sentenza n. 1464/2021 del 20-07-2021

principi giuridici

Il creditore del chiamato all'eredità, il quale abbia rinunciato alla stessa, è legittimato ad agire ex art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari, senza che sia necessario qualificare espressamente la relativa azione.

In caso di conto corrente cointestato, opera la presunzione di contitolarità delle somme ivi giacenti, gravando sull'intestatario che intenda eccepire la riferibilità della provvista a uno solo dei correntisti l'onere di provarlo.

La ricognizione di debito, pur non costituendo di per sé fonte dell'obbligazione restitutoria, menziona il rapporto fondamentale e, in concorso con la circostanza per cui risulta processualmente documentato il trasferimento di denaro dai coniugi, offre elementi di prova circa l'esistenza del predetto obbligo restitutorio.

La datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione della Rinuncia all'Eredità e Azione di Riduzione: Analisi di un Caso Complesso


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata da un grave fatto di cronaca e sfociata in un contenzioso civile articolato. Il caso trae origine da un delitto per il quale un soggetto è stato condannato in sede penale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno nei confronti dei genitori della vittima. Questi ultimi, divenuti creditori di ingenti somme, hanno agito in giudizio per tutelare il proprio credito, a seguito della rinuncia all'eredità da parte del debitore, figlio e marito rispettivamente delle parti coinvolte.
In sintesi, i genitori della vittima, in qualità di creditori, hanno impugnato la rinuncia all'eredità del figlio, compiuta dal tutore legale di quest'ultimo, al fine di surrogarsi al rinunciante ed esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima nei confronti di terzi beneficiari di presunte donazioni effettuate in vita dalla madre del debitore. Gli attori hanno individuato diverse disposizioni patrimoniali potenzialmente lesive della quota di legittima, tra cui prelievi di denaro da conti correnti cointestati e atti di compravendita di immobili, ritenuti simulare donazioni dirette o indirette.
Il Tribunale, in primo luogo, ha accolto la domanda di impugnazione della rinuncia all'eredità, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, ovvero l'esistenza di un credito vantato dagli attori nei confronti del rinunciante e il potenziale pregiudizio derivante dalla rinuncia stessa.
Successivamente, il Tribunale si è pronunciato sull'azione di riduzione, analizzando le singole disposizioni patrimoniali contestate. In particolare, con riferimento ai prelievi di denaro dai conti correnti cointestati, il Tribunale ha ritenuto che, in un caso, fosse stata superata la presunzione di contitolarità delle somme, dimostrando che il conto era alimentato prevalentemente dai proventi del lavoro di una delle intestatarie. Di conseguenza, non è stato possibile accertare la riferibilità dei prelievi alla de cuius. Quanto all'altro conto corrente cointestato, pur operando la presunzione di contitolarità, gli attori non hanno fornito la prova che i prelievi fossero stati effettuati dalla de cuius a favore di terzi.
Per quanto concerne gli atti di compravendita di immobili, il Tribunale ha respinto la tesi della simulazione di donazione, ritenendo che il prezzo pattuito non fosse irrisorio e che il versamento di somme di denaro da parte della de cuius a favore degli acquirenti trovasse giustificazione in pregressi rapporti di debito-credito. In un caso, tuttavia, è stato accertato che una somma di denaro era stata donata a uno dei convenuti, ma tale donazione è stata qualificata come di modico valore e, pertanto, valida anche in assenza di forma solenne.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti, volta ad accertare l'esistenza di un debito del de cuius nei confronti di questi ultimi, ritenendo che i pagamenti effettuati dai convenuti a favore del de cuius dovessero essere qualificati come liberalità, ovvero donazioni in conto di legittima.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda di impugnazione della rinuncia all'eredità, ma ha respinto integralmente l'azione di riduzione, non ritenendo provata la natura donativa delle disposizioni patrimoniali contestate, ad eccezione di una donazione di modico valore.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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