TRIBUNALE DI MONZA
Sentenza n. 448/2022 del 03-11-2022
principi giuridici
Il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il versamento dei contributi previdenziali omessi in favore del fondo di previdenza complementare, con necessaria partecipazione al giudizio di quest'ultimo, quale soggetto legittimato a ricevere i contributi.
L'adesione del lavoratore al fondo pensione mediante contribuzione fa sorgere l'obbligo contributivo anche in capo al datore di lavoro, il quale è tenuto a versare al fondo sia la propria quota di contribuzione che quella dovuta dal lavoratore, previa trattenuta sulla busta paga.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Lavoratore e Obblighi Contributivi: l'Importanza dell'Adesione alla Previdenza Complementare
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Monza ha affrontato una controversia in materia di omesso versamento di contributi previdenziali a un fondo pensione complementare. La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e una società, quest'ultima successivamente posta in liquidazione. Il lavoratore, aderente al fondo pensione, lamentava il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme trattenute dalla busta paga a titolo di TFR e contributi, sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro stesso.
Il Tribunale, accertata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della società convenuta. Il giudice ha fondato la propria decisione sull'analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, dalla quale emergeva chiaramente l'esistenza del rapporto di lavoro, l'adesione del lavoratore al fondo pensione e, soprattutto, l'omissione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro, nonostante le trattenute operate in busta paga.
Il Tribunale ha evidenziato come l'adesione del lavoratore al fondo pensione complementare faccia sorgere un obbligo contributivo anche in capo al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a versare al fondo sia la propria quota di contribuzione che quella dovuta dal lavoratore, previa trattenuta sulla busta paga. Nel caso di specie, il datore di lavoro non solo non aveva provveduto ai versamenti, ma aveva anche trattenuto le somme dalla retribuzione del lavoratore, generando un danno economico e previdenziale.
Pertanto, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore, condannando la società in liquidazione al versamento al fondo pensione delle somme omesse, comprensive di rivalutazione monetaria, interessi di mora e dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del fondo registrato nel periodo di ritardato versamento. Il giudice ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti costituite in giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.