TRIBUNALE DI MONZA
Sentenza n. 813/2023 del 14-03-2023
principi giuridici
Nel contratto atipico di noleggio, il noleggiante, salvo patto contrario, è responsabile per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata, dovendo sostenere le spese di riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento o distruzione del bene.
In materia di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, qualora la sussistenza e la quantificazione del danno siano state accertate in contraddittorio tra le parti, e la parte debitrice non abbia sollevato specifiche contestazioni al riguardo, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova del Danno in Contratto di Noleggio: Valore Probatorio dei Documenti di Accertamento Danni
La pronuncia in commento affronta il tema della responsabilità per danni a beni oggetto di un contratto di noleggio, focalizzandosi sull'onere probatorio gravante sul noleggiatore che agisce per il risarcimento.
Nel caso di specie, una società specializzata nel noleggio di macchinari industriali ha citato in giudizio una società conduttrice per ottenere il risarcimento dei danni riscontrati su alcuni carrelli elevatori al termine del periodo di noleggio. La società attrice ha documentato i danni attraverso perizie tecniche, fotografie e preventivi di riparazione, allegando altresì la corrispondenza intercorsa con la convenuta, in cui si dava atto dei danni e si richiedeva la verifica dei costi di ripristino. La società convenuta non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale ha qualificato il contratto di noleggio come contratto atipico, richiamando i principi generali in materia di locazione di beni mobili e di obbligazioni del conduttore. In particolare, ha evidenziato come il noleggiatore sia tenuto a restituire il bene nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'attrice, pur non provando l'effettivo esborso delle somme per la riparazione, fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni. Elemento determinante è stato il fatto che i danni erano stati accertati in contraddittorio con la convenuta, che non aveva sollevato contestazioni specifiche in merito alla loro sussistenza, consistenza e valore.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, condannando la società convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice. La decisione si fonda sul principio secondo cui, in assenza di contestazioni specifiche da parte del convenuto, i documenti che attestano l'accertamento dei danni in contraddittorio assumono un valore probatorio rilevante ai fini della dimostrazione del nesso causale tra l'uso del bene e i danni riscontrati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.