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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7241/2017 del 21-06-2017

principi giuridici

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia grava sul soggetto che, di fatto, controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa, non necessariamente coincidente con il proprietario o con chi si trova con essa in relazione diretta.

Nel contratto di somministrazione di acqua potabile, la proprietà e la custodia degli impianti e delle reti di distribuzione situati a valle del punto di consegna, inteso come luogo di trasferimento della fornitura dalla rete pubblica alla proprietà privata, spettano all'utente, anche qualora il contatore non coincida con tale punto.

La mancata realizzazione di una valvola di chiusura da parte dell'utente, che consenta di interrompere l'erogazione dell'acqua nella proprietà privata per eseguire interventi di manutenzione, non esclude la sussistenza del rapporto di custodia in capo all'utente medesimo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Infiltrazioni Idriche: Individuazione del Custode della Condotta


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni idriche originate dalla rottura di una condotta interrata. Il caso trae origine da una serie di azioni legali promosse da diversi soggetti, tra cui un'attività commerciale, i proprietari di un immobile adibito a teatro e la proprietaria di un immobile, tutti danneggiati dalle infiltrazioni provenienti da una tubazione idrica vetusta e corrosa.
Il fulcro della controversia risiede nell'individuazione del soggetto responsabile della custodia della condotta, e quindi tenuto al risarcimento dei danni. Gli attori individuavano tale soggetto nella società fornitrice del servizio idrico, in quanto proprietaria e custode della rete. La società convenuta, al contrario, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il tratto di condotta interessato dalla rottura fosse di proprietà privata, e quindi sotto la responsabilità degli utenti.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso i principi generali in materia di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha rigettato le domande risarcitorie. Il giudice ha infatti ritenuto che, nonostante le peculiarità dell'impianto idrico a servizio della zona interessata, non potesse essere esclusa l'applicabilità della normativa regolamentare che attribuisce agli utenti la responsabilità per la manutenzione e la custodia delle condotte poste a valle del punto di consegna, anche qualora il contatore non sia immediatamente adiacente a tale punto.
Il Tribunale ha sottolineato come l'obbligo di custodia e verifica del buono stato di conservazione degli impianti posti su suoli privati ricada sui privati stessi, i quali sono tenuti a segnalare eventuali guasti alla società fornitrice e sono responsabili dei danni causati da tali impianti. La circostanza che la società fornitrice sia intervenuta per la riparazione, previa sospensione dell'erogazione, non incide sull'esistenza del rapporto di custodia in capo ai privati.
Inoltre, il giudice ha evidenziato che la rottura si è verificata in un tratto di tubazione che adduceva l'acqua esclusivamente alle unità immobiliari dei soggetti danneggiati, confermando ulteriormente la natura privata della condotta e la conseguente responsabilità degli utenti per la sua manutenzione e custodia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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