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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9305/2017 del 18-09-2017

principi giuridici

Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. è applicabile ai canoni concessori per l'utilizzo di area mercatale comunale, in quanto prestazioni periodiche da pagare ad anno o in termini più brevi.

Il ricorso amministrativo proposto dal debitore al fine di contestare la debenza del canone non ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto non promana dal titolare del diritto e non contiene alcun riconoscimento implicito del credito.

In assenza di produzione della comparsa di costituzione depositata nel giudizio amministrativo, non è possibile accertare se il Comune abbia proposto domanda riconvenzionale o se l'atto contenga una chiara ed esplicita ingiunzione di pagamento dei canoni maturati, atta ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione Quinquennale dei Canoni Concessori e Valenza Interruttiva dei Ricorsi Amministrativi


La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione di crediti relativi a canoni concessori per l'utilizzo di aree mercatali comunali, sollevata a seguito di opposizione a cartella esattoriale.
Un soggetto, a seguito della notifica di una cartella esattoriale per canoni concessori relativi agli anni 1989-1994, ha proposto opposizione eccependo la prescrizione del credito. Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo che il termine di prescrizione era stato interrotto da precedenti ricorsi amministrativi presentati dall'opponente avverso delibere comunali che avevano previsto l'aumento dei canoni.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche. Il giudice ha qualificato i canoni concessori come prestazioni da corrispondere con cadenza annuale, rientranti nella previsione normativa.
Quanto all'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dal Comune, il Tribunale ha escluso che i ricorsi amministrativi presentati dal soggetto opponente potessero avere tale effetto. Il giudice ha motivato tale decisione rilevando che i ricorsi erano stati proposti dal debitore al fine di contestare la debenza del canone nella misura maggiore deliberata dal Comune, e non dal Comune stesso, titolare del credito. Pertanto, mancando un atto proveniente dal creditore volto a far valere il proprio diritto, non si poteva configurare un'interruzione della prescrizione.
Il Tribunale ha altresì escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 2943 c.c., che prevede l'interruzione della prescrizione anche a seguito di domanda proposta in corso di giudizio dalla parte convenuta. In assenza di produzione della comparsa di costituzione depositata dal Comune nel giudizio amministrativo, non è stato possibile accertare se l'ente avesse formulato una domanda riconvenzionale o una chiara ingiunzione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione.
In conclusione, il Tribunale ha annullato la cartella esattoriale, dichiarando estinto per prescrizione il credito vantato dal Comune. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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