TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 6495/2020 del 08-10-2020
principi giuridici
L'obbligo di rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., costituisce elemento naturale del rapporto di mandato e sussiste anche in difetto di esplicita pattuizione, salvo espressa esclusione.
La clausola di promessa di "rato e valido" contenuta nel negozio di mandato non esclude l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario, avendo detta clausola il solo effetto di escludere la necessità di ratifica prevista dall'art. 1711 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Obbligo di Rendiconto nel Mandato di Vendita: la Clausola "Rato e Valido" non Esclude la Trasparenza
La pronuncia in esame affronta il tema dell'obbligo di rendiconto nel mandato, con particolare riferimento alla vendita di partecipazioni sociali e all'interpretazione della clausola di "rato e valido". La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un soggetto, al quale era stato conferito mandato per la vendita di una quota sociale. La società lamentava il mancato versamento della somma ricavata dalla vendita.
L'ingiunto proponeva opposizione, eccependo di non aver incassato l'assegno relativo alla cessione della quota, in quanto la somma, a suo dire, gli spettava in virtù di altri rapporti intercorsi con un terzo, chiamato in causa nel procedimento. Inoltre, l'opponente sosteneva che la procura non prevedesse l'obbligo di rendiconto, in virtù della clausola di "rato e valido".
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato in causa, in quanto estranea al giudizio principale. Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che l'opponente non aveva contestato di aver ceduto la quota sociale in virtù dell'incarico ricevuto, ma si era limitato a contestare l'obbligo di pagamento della somma, adducendo ragioni relative a rapporti con il terzo e all'assenza di obbligo di rendiconto.
Il Tribunale ha chiarito che le ragioni vantate dal terzo nei confronti della società mandante non potevano essere opposte a quest'ultima. Quanto all'obbligo di rendiconto, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui tale obbligo è un elemento naturale del rapporto di mandato, sussistente anche in assenza di espressa pattuizione, salvo che sia espressamente escluso. La clausola di "rato e valido", secondo il Tribunale, ha il solo scopo di escludere la necessità di ratifica prevista dall'art. 1711 del codice civile, ma non esonera il mandatario dall'obbligo di rendere conto dell'attività svolta e di trasmettere al mandante il corrispettivo riscosso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.