TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7507/2020 del 10-11-2020
principi giuridici
Il termine di prescrizione del credito dell'amministratore di condominio per le somme anticipate nell'interesse del condominio, fondato sull'articolo 1720 del codice civile, è decennale e decorre dalla cessazione dell'incarico.
Grava sull'amministratore di condominio l'onere di provare gli esborsi effettuati nell'interesse del condominio, mentre spetta al condominio dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale subita in conseguenza di tali esborsi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Rimborso delle Anticipazioni dell'Amministratore: Onere della Prova e Prescrizione del Credito
La pronuncia in esame affronta la questione del rimborso delle somme anticipate dall'amministratore di condominio nell'interesse del condominio stesso. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da un ex amministratore nei confronti del condominio, al fine di ottenere il rimborso di somme che asseriva di aver anticipato durante il suo mandato, per far fronte a spese condominiali, in particolare per lavori straordinari.
Il condominio convenuto si è difeso eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato dall'ex amministratore e, nel merito, contestando sia l'effettività delle anticipazioni, sia l'esistenza di valide delibere assembleari che avessero autorizzato i lavori per i quali le somme erano state spese.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal condominio. Richiamando l'articolo 1720 del codice civile, che disciplina il mandato, ha affermato che il termine di prescrizione del credito dell'amministratore per le anticipazioni effettuate è di dieci anni e decorre dalla cessazione dell'incarico, non trattandosi di obbligazione periodica. Nel caso specifico, l'amministratore aveva cessato l'incarico nel 2003 e aveva tempestivamente interrotto la prescrizione con diverse comunicazioni, prima di notificare l'atto di citazione nel 2016.
Nel merito, il giudice ha ricordato che, in base all'articolo 1720 del codice civile, grava sull'amministratore l'onere di provare gli esborsi effettuati nell'interesse del condominio, mentre spetta al condominio dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale subita.
Nel caso di specie, l'attore aveva fornito una precisa ricostruzione contabile della sua gestione, indicando le entrate e le uscite relative alla gestione ordinaria, al riscaldamento e ai lavori straordinari. Tale ricostruzione, basata su dati contabili precisi, non era stata oggetto di puntuale contestazione da parte del condominio. Il giudice ha ritenuto decisivo il fatto che l'amministratore avesse indicato un preciso dato di partenza, costituito dall'avanzo di cassa esistente al momento in cui aveva assunto la gestione del condominio, importo non contestato dal convenuto.
Inoltre, il giudice ha rilevato che le spese per i lavori straordinari erano state decise dall'assemblea condominiale e che l'amministratore aveva prodotto tutti i documenti giustificativi delle spese, in particolare le fatture rilasciate dai soggetti che avevano eseguito i lavori, con l'annotazione del relativo pagamento. Di conseguenza, il giudice ha concluso che l'amministratore aveva dimostrato di aver effettuato anticipazioni per conto del condominio per un determinato importo, mentre il condominio non aveva assolto all'onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di rimborso. Pertanto, il condominio è stato condannato al pagamento della somma dovuta, con gli interessi legali dalla data in cui l'amministratore è stato sostituito ed è divenuto esigibile il credito maturato per le anticipazioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.