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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7729/2020 del 18-11-2020

principi giuridici

In tema di responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da insidia stradale, la pubblica amministrazione risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

La responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di una pubblica via presuppone la prova dell'intrinseca pericolosità della strada, tale da indurre l'utente, a causa di un'ingannevole apparenza di integrità ed affidabilità del bene, all'evento dannoso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Caduta su suolo pubblico: onere della prova e responsabilità dell'ente


La pronuncia in esame affronta la problematica del risarcimento danni conseguenti a una caduta occorsa su una via pubblica, analizzando la responsabilità dell'ente proprietario della strada e del gestore di un tombino presente sul luogo del sinistro.
Nel caso specifico, l'attrice ha convenuto in giudizio il Comune e una società, lamentando di essere caduta a causa del tombino stradale, asseritamente sollevato rispetto al manto stradale. La parte lesa invocava la responsabilità dei convenuti per omessa manutenzione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, focalizzandosi sull'inquadramento giuridico della responsabilità extracontrattuale in tali fattispecie. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 del codice civile (responsabilità per cose in custodia) nei confronti della pubblica amministrazione, quando si tratta di beni demaniali soggetti a uso generale e diretto da parte dei cittadini. Tale orientamento si fonda sull'assenza di un effettivo potere di controllo materiale sul bene da parte dell'ente, data la sua natura e la sua destinazione all'uso pubblico.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'articolo 2043 del codice civile (responsabilità per fatto illecito), che impone al danneggiato l'onere di provare la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità del pericolo stesso (la cosiddetta "insidia e trabocchetto"). In altre parole, il danneggiato deve dimostrare che la caduta è stata causata da una condizione intrinsecamente pericolosa della strada, non facilmente percepibile e prevedibile.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non avesse fornito una prova sufficiente del nesso causale tra la condizione del tombino e la caduta. Le testimonianze raccolte, pur confermando l'evento, non hanno chiarito se il rialzo del tombino fosse dovuto a un dislivello del manto stradale o a un difetto strutturale del tombino stesso. Inoltre, il giudice ha rilevato alcune incongruenze tra la descrizione del sinistro fornita dall'attrice e le dichiarazioni rese al pronto soccorso, nonché l'assenza di una richiesta di intervento delle forze dell'ordine o del servizio di emergenza sul luogo dell'incidente.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che non fosse stata raggiunta la prova che la caduta fosse una conseguenza certa o altamente probabile del dissesto della via o del tombino, piuttosto che di una condotta negligente della stessa danneggiata. Di conseguenza, la domanda di risarcimento è stata rigettata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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