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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1336/2021 del 11-02-2021

principi giuridici

Il riconoscimento, in un atto di regolazione del debito, della debenza degli interessi legali e delle spese disposte in un decreto ingiuntivo, relativo al pagamento di canoni idrici, rende infondata l'eccezione di non certezza del credito sollevata dal debitore che abbia successivamente corrisposto la somma capitale ingiunta.

Il creditore di una obbligazione di valuta che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non potendo limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Debito e Obbligazioni Accessorie: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Napoli


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un Comune avverso un provvedimento monitorio ottenuto da una società fornitrice di servizi idrici. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di acqua potabile.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Comune ha provveduto al pagamento della somma capitale ingiunta. Tale circostanza ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo, come richiesto concordemente dalle parti. Tuttavia, la controversia è proseguita in relazione alla pretesa della società fornitrice di ottenere il pagamento degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese legali sostenute per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Il Comune, dal canto suo, ha contestato la debenza di tali somme, eccependo l'incertezza del credito.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha posto in evidenza un elemento cruciale: la sottoscrizione, in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, di un atto di "regolazione del debito" tra le parti. In tale atto, il Comune aveva espressamente riconosciuto la propria morosità nel pagamento dei canoni idrici oggetto del decreto ingiuntivo, nonché la debenza degli interessi legali e delle spese legali liquidate nel medesimo decreto.
Alla luce di tale riconoscimento di debito, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Comune circa l'incertezza del credito relativo agli interessi legali. Di conseguenza, il Comune è stato condannato al pagamento degli interessi legali sulle fatture insolute, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino all'avvenuto pagamento della somma capitale.
Diversa è stata la sorte della domanda di rivalutazione monetaria. Il Tribunale ha rigettato tale richiesta, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il creditore di un'obbligazione di valuta che intenda ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, e non può limitarsi a richiedere genericamente la condanna al pagamento del capitale e della rivalutazione.
Infine, il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, in applicazione del principio della soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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