TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3122/2021 del 31-03-2021
principi giuridici
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, la prova della copertura assicurativa del veicolo danneggiante, quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, grava sull'attore.
Nel giudizio di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In tema di responsabilità da circolazione stradale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., obbligato in solido con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione; tuttavia, qualora il contratto di leasing sia scaduto, grava sul proprietario concedente l'onere di provare la mancata riconsegna del veicolo da parte dell'utilizzatore, al fine di escludere la propria responsabilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Concedente in Leasing e Prova della Copertura Assicurativa in Caso di Sinistro Stradale
La pronuncia in esame affronta il tema del risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, focalizzandosi sulla responsabilità del proprietario del veicolo in leasing e sull'onere della prova relativo alla copertura assicurativa del mezzo coinvolto.
La vicenda trae origine da un incidente in cui un'autovettura veniva danneggiata da un furgone. Il proprietario dell'auto danneggiata citava in giudizio sia la società di leasing, proprietaria del furgone, sia la compagnia assicurativa di quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che la società di leasing non fosse legittimata passivamente, in quanto responsabile del danno era solo l'utilizzatore del veicolo.
L'attore appellava la sentenza, contestando la decisione del giudice di pace. Il Tribunale, pur ritenendo rituale e tempestivo l'appello, lo dichiarava infondato, sebbene con una motivazione diversa rispetto a quella del giudice di primo grado.
Il Tribunale, in primo luogo, affermava la sussistenza sia della legittimazione passiva che della titolarità passiva del rapporto giuridico in capo alla società di leasing. Pur riconoscendo che, in linea generale, in caso di contratto di leasing, responsabile in solido con il conducente è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, il Tribunale evidenziava che, nel caso specifico, il contratto di leasing risultava scaduto prima della data del sinistro. Pertanto, gravava sulla società di leasing l'onere di provare di non avere più la disponibilità giuridica del bene al momento dell'incidente, ad esempio dimostrando la mancata riconsegna del veicolo da parte dell'utilizzatore. Tale prova, tuttavia, non era stata fornita in modo adeguato.
Tuttavia, il Tribunale accoglieva l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa, relativa all'inapplicabilità dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in quanto l'attore non aveva fornito la prova della copertura assicurativa del furgone. Il Tribunale sottolineava che, in caso di contestazione da parte dell'assicuratore, gravava sull'attore l'onere di provare l'esistenza della copertura assicurativa del veicolo danneggiante. In mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento danni non poteva essere accolta.
Pertanto, l'appello veniva rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sebbene con una diversa motivazione, basata sulla mancata prova della copertura assicurativa del veicolo responsabile del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.