TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 4475/2021 del 11-05-2021
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, pur dichiarando l'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. per tardiva notifica, deve decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente-opposto, nei limiti delle deduzioni delle parti, riproposta nel giudizio di opposizione.
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può essere effettuata anche mediante comunicazione operata nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
È inammissibile l'eccezione di usurarietà che non specifichi il tasso effettivo applicato e il tasso soglia asseritamente superato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo: la validità della cessione del credito e la contestazione del tasso di interesse
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento del saldo di un prestito personale. Il debitore contestava la legittimità della pretesa creditoria, sollevando diverse eccezioni, tra cui l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, la carenza di legittimazione attiva della società creditrice, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e l'asserito superamento del tasso soglia usuraio.
Il giudice ha innanzitutto rilevato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Tuttavia, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di dover comunque decidere nel merito della pretesa creditoria, riproposta dalla società creditrice nel giudizio di opposizione.
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva, il giudice ha respinto l'eccezione sollevata dal debitore, chiarendo che la società creditrice era divenuta titolare del credito in virtù di una serie di cessioni e trasformazioni societarie debitamente documentate. In particolare, è stato evidenziato che la società che agiva in giudizio era procuratrice speciale della società titolare del credito, e non viceversa, come erroneamente sostenuto dall'opponente.
Con riferimento alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, il giudice ha riconosciuto che tale comunicazione non era stata effettuata. Tuttavia, ha ritenuto tale omissione irrilevante, in quanto, alla data di deposito del ricorso monitorio, l'intero debito era comunque scaduto, rendendo legittima la pretesa della società creditrice per l'intero importo residuo.
Infine, il giudice ha rigettato l'eccezione relativa al superamento del tasso soglia usuraio, ritenendola generica e priva di specifici elementi di prova. In particolare, è stato rilevato che il debitore non aveva indicato né quale fosse, a suo giudizio, il tasso effettivo applicato al rapporto, né quale fosse il tasso soglia che sarebbe stato superato.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha accolto la domanda della società creditrice, condannando il debitore al pagamento del saldo del prestito, oltre interessi e spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.