TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5495/2021 del 11-06-2021
principi giuridici
In materia di sinistri stradali cagionati da veicolo non identificato, la mancata indicazione dell'omissione di soccorso nel referto di pronto soccorso, unitamente alla mancata presentazione di denuncia contro ignoti, costituiscono elementi valutabili ai fini della prova del fatto storico e della responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L'attendibilità della testimonianza resa in un giudizio risarcitorio per sinistro stradale deve essere valutata tenendo conto della precisione e del dettaglio delle descrizioni relative alle circostanze del fatto, con particolare riguardo all'individuazione del veicolo responsabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere Probatorio e Sinistri Stradali con Veicolo Non Identificato: La Difficoltà di Provare il Fatto Storico
La pronuncia in commento affronta la complessa tematica del risarcimento danni derivanti da sinistri stradali causati da veicoli non identificati, con particolare attenzione all'onere probatorio gravante sulla parte lesa.
La vicenda trae origine da un sinistro occorso in ###, dove un pedone, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo che, dopo l'impatto, si allontanava senza prestare soccorso. Il pedone, a distanza di diverse ore dall'evento, si recava in ospedale e successivamente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di ### rigettava la domanda, ritenendo non provati il fatto lesivo, il nesso di causalità e la legittimazione passiva dell'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).
La decisione veniva impugnata, contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata considerazione dell'omissione di soccorso. Il Tribunale, tuttavia, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l'appello infondato.
I giudici hanno evidenziato come, dall'esame complessivo del materiale probatorio, non emergesse una prova chiara e convincente del fatto storico così come dedotto in citazione. In particolare, sono state condivise le perplessità del giudice di primo grado in merito alla distanza temporale tra il momento dell'incidente e l'accesso al pronto soccorso, nonché alla mancata indicazione dell'omissione di soccorso nel referto medico. A tal proposito, il Tribunale ha sottolineato come la barratura della casella "NO" relativa all'omissione di soccorso nel referto, anziché una semplice dimenticanza, avvalorasse l'assenza di elementi concreti in tal senso. Ulteriore elemento di criticità è stata la mancata presentazione di una denuncia contro ignoti da parte del danneggiato.
Inoltre, i giudici hanno espresso dubbi sull'attendibilità della testimonianza resa dall'unico teste escusso. Sebbene il testimone avesse descritto in dettaglio i movimenti del pedone prima dell'impatto, le sue dichiarazioni si erano rivelate particolarmente vaghe e lacunose nella descrizione del veicolo responsabile, non fornendo elementi utili per la sua identificazione, nonostante le condizioni di luce favorevoli al momento dell'incidente.
Alla luce di tali carenze e incongruenze nel quadro probatorio, il Tribunale ha ritenuto impossibile ricostruire in modo sereno e lineare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, confermando il rigetto della pretesa attorea per difetto di prova sul fatto storico. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.